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Concordato preventivo biennale: guida CNDCEC – Agenzia Entrate

17 Settembre 2026
Di cosa si parla in questo articolo

CNDCEC, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato una guida operativa sul concordato preventivo biennale.

La guida in oggetto racchiude la disciplina concernente l’istituto in oggetto sia per coloro che aderiscono per la prima volta per il biennio 2026-2027 sia per chi, avendo già aderito, intende rinnovare l’adesione.

La guida fornita è aggiornata anche al recente Decreto Omnibus fiscale (D. Lgs. 148/2026) che interviene, da un lato, sulle cause di cessazione e decadenza del concordato e, dall’altro, sulle premialità riconosciute al contribuente nell’ipotesi di rinnovo dell’adesione.

In aggiunta, nella guida è regolamentato anche il regime di ravvedimento a cui i contribuenti possono aderire.

Si ricorda come il concordato preventivo biennale, disciplinato dal D. Lgs. 13/2024, sia un istituto volto a incentivare l’adempimento spontaneo degli obblighi di natura dichiarativa.

Possono aderire a tale istituto i contribuenti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA), previsti dall’art. 9 bis del D. L. 50/2017.

Per accedere al concordato è inoltre richiesto che, relativamente al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, il contribuente non abbia debiti tributari o contributivi accertati mediante sentenza passata in giudicato o attraverso atti impositivi divenuti non più impugnabili.

È tuttavia consentita l’adesione al concordato anche ai contribuenti che, entro il termine previsto per l’adesione, abbiano provveduto a estinguere tali debiti in misura tale da ridurre l’importo complessivo del debito residuo, comprensivo di interessi e sanzioni, al di sotto della soglia di 5.000 euro.

Ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. 148/2026, in assenza di tali requisiti l’adesione al concordato è priva di effetti. Non opera, quindi, l’istituto della decadenza.

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