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Giurisprudenza

Concessione del credito e limiti alla confisca Antimafia

31 Agosto 2022

Cassazione Penale, Sez. II, 30 agosto 2022, n. 32000 – Pres. Diotallevi, Rel. Saraco

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 32000 del 30 agosto 2022 la seconda sezione penale della Corte di Cassazione (Pres. Diotallevi, Rel. Saraco) affronta il tema della concessione del credito da parte della banca nel contesto delle misure di sicurezza del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

In particolare la sentenza si concentra sul regime dell’art. 52, comma 1, lett. b), del Codice Antimafia, il quale, al fine di rendere opponibile la confisca ai terzi creditori, richiede che la concessione del credito sia finalizzata all’esercizio dell’attività illecita che ha determinato la pronuncia della stessa misura, fatta salva la prova della buona fede da parte della banca creditrice, e cioè la sua incolpevole ignoranza circa l’esistenza dello stesso nesso strumentale.

La prova liberatoria per il creditore deve quindi ritenersi eventuale e successiva, ovvero dovuta solo se sia previamente provato il nesso di strumentalità con le attività illecite oggetto del Codice Antimafia. 

Con riguardo a tale preliminare verifica, il giudice deve valutare specificamente lo scarto temporale tra la concessione del credito e l’emersione della pericolosità, potendo legittimamente avvalersi di una presunzione semplice di finalizzazione del finanziamento alla dissimulazione di risorse occulte derivanti dall’attività illecita.

La presunzione di strumentalità tra la concessione del credito e l’attività illecita del soggetto pericoloso trova legittimazione ove la condizione di pericolosità sociale fosse presente ovvero ove essa fosse “percepibile e manifestaal momento dell’erogazione del mutuo e/o del finanziamento

Tale presunzione, al contrario, non può operare nei casi in cui la condizione di pericolosità sia assente al momento della concessione del credito oppure sia “occulta” perché, pur presente, non sia emersa e non sia percepibile dal creditore, a fronte di una destinazione delle risorse apparentemente lecita, data la destinazione (come nel caso di specie) del mutuo alla ristrutturazione di un immobile e della funzione di finanziamento di una attività produttiva correlata allo scoperto di conto corrente. 

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