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Giurisprudenza

Competenza del Tribunale delle Imprese sul ricorso per ottenere il sequestro di beni immobili oggetto di scissione societaria

15 Novembre 2016

Domenico Siracusa, Trainee presso GLG & Partners

Tribunale Napoli, Sez. III, 25 luglio 2016 – Est. Di Giorgio

Di cosa si parla in questo articolo

Con la presente ordinanza il Tribunale di Napoli si interroga sulla competenza riguardante il ricorso volto ad ottenere il sequestro di alcuni beni immobili oggetto di scissione societaria, con il fine ultimo di proporre nel merito una azione di simulazione assoluta.

In particolare, secondo parte ricorrente, l’azione di merito – seguente al ricorso – avrebbe ad oggetto l’accertamento della simulazione dell’atto di trasferimento dei beni. Occorre quindi capire, secondo il Tribunale, tenuto conto che la competenza in sede ante causam coincide con quella del giudice di merito, se tale prospettata azione di merito possa inquadrarsi tra quelle comprese nella competenza del Tribunale delle Imprese.

Difatti, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 168/2003 e s.m.i. il Tribunale delle Imprese è competente per i procedimenti relativi ai rapporti societari, ivi compresi quelli di accertamento, costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto societario.

Prima di dirimere la questione, il Tribunale si interroga sulla natura della scissione societaria, e ne ripercorre l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale. Nello specifico, secondo un primo orientamento, la scissione costituirebbe una fattispecie estintivo-costitutiva (cd. teoria traslativa), secondo la quale le società beneficiarie subentrano nei rapporti giuridici della società scissa attraverso un fenomeno successorio a titolo universale[1]; invece, secondo un diverso orientamento (condiviso dal Tribunale), la scissione costituirebbe una modificazione della struttura della società e degli statuti delle società partecipanti alla scissione, attraverso un frazionamento del patrimonio e dei rapporti giuridici facenti capo alla società originaria/scissa[2] (cd. teoria modificativa).

Ora, ad avviso del Tribunale, (i) l’atto di trasferimento dei beni, portato a termine nel contesto della operazione di scissione, non si può considerare un negozio autonomo rispetto alla scissione interamente considerata nelle sue fasi (e quindi non è soggetto a regole di ripartizione della competenza differenti); (ii) la scissione si configura – secondo il ragionamento del Tribunale – quale modificazione della struttura della società e degli statuti delle società partecipanti alla scissione; (iii) ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 168/2003 e s.m.i. il Tribunale delle Imprese è competente per i procedimenti relativi ai rapporti societari, ivi compresi quelli modificazione di un rapporto societario.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Tribunale conclude che l’azione di simulazione assoluta (seguente al ricorso volto ad ottenere il sequestro di alcuni beni immobili oggetto di scissione societaria) rientra tra le materie di competenza del Tribunale delle Imprese, e di conseguenza, anche il ricorso deve essere proposto innanzi il Tribunale delle Imprese.

 


[1] Si veda in particolare, Picciau, sub art. 2506, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti – Bianchi – Ghezzi – Notari, 2006, 1033 ss.; Belviso, La fattispecie della scissione, in Giurisprudenza Commerciale, I, 1993, 521 ss.

[2] Lucarelli, Scissione e circolazione d’azienda, in Trattato delle Società (diretto da Colombo – Portale), iv, 2007, 441 ss.; Ferro Luzzi, La nozione di scissione, in Giurisprudenza Commerciale, I, 1991, 1065 ss.In giurisprudenza, Trib. Udine, 27 settembre 1994, in Le Società, 1995, 227 ss.; Trib Napoli, 23 luglio 1993, in Le Società, 1994, 73 ss. Sul punto è importante ricordare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza 8 febbraio 2006 n. 2637, ha rilevato che – con riferimento alla fusione – non si verifica, alcuna successione, trattandosi di vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo.

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