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Flash News

Commercialisti ed esperti contabili: il nuovo Codice deontologico in vigore dal 01 marzo 2016

15 Gennaio 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), al termine della procedura di pubblica consultazione, ha pubblicato il nuovo Codice deontologico della professione, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 01 marzo.

Le principali novità individuate dal CNDCEC sono le seguenti:

  • le disposizioni del codice si applicheranno anche alle società professionali in quanto compatibili (artt. 1 e 3);
  • sono stati aggiornati i riferimenti ai soggetti deputati all’esercizio dell’azione disciplinare (consigli di disciplina);
  • è stato espressamente previsto l’obbligo di copertura assicurativa per i rischi professionali conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 14);
  • nei rapporti con i colleghi sono stati meglio precisati alcuni comportamenti diretti a rendere effettivo il dovere di colleganza (art. 15);
  • è espressamente prevista la facoltà di concordare con il cliente, in caso di suo recesso, possibilità di un indennizzo del professionista (art. 20);
  • è stata precisata la condotta del professionista in caso di rinunzia all’incarico professionale laddove il cliente si renda irreperibile (art. 23);
  • è stato espressamente previsto che la misura del compenso deve essere concordata per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 25);
  • nell’ambito dell’assunzione di incarichi istituzionali vengono introdotti obblighi informativi diretti a rafforzare la trasparenza della loro attribuzione e viene espressamente fatto divieto di utilizzare alcun incarico istituzionale per fini pubblicitari o per sollecitare l’affidamento di incarichi professionali (art. 28);
  • è espressamente previsto in capo all’iscritto un dovere di collaborazione con gli organismi di categoria, anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste poste da questi nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali (art. 29);
  • rafforzate le misure di contrasto del fenomeno di esercizio abusivo della professione (art. 42);
  • nell’ambito delle norme sulla pubblicità, sono state introdotte specifiche disposizioni in merito all’utilizzo del titolo accademico; è stato altresì specificato il divieto di inserire riferimenti commerciali o pubblicitari nei siti web degli iscritti (art. 44).
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