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Da Comitato di Basilea e IOSCO la revisione dei requisiti minimi dei margini di garanzia sulle operazioni in derivati non soggette a compensazione centrale

20 Marzo 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Il quadro normativo relativo all’imposizione di margini di garanzia sulle operazioni in derivati non soggette a compensazione centrale è stato introdotto per la prima volta nel settembre 2013 con l’obiettivo di ridurre il rischio sistemico e i relativi effetti di contagio e di propagazione generati dalla mancanza di garanzie reali idonee a compensare le perdite generate dall’insolvenza di una controparte nelle operazioni in derivati non standardizzati.

Rispetto al framework originario, le modifiche ora pubblicate ritardano l’entrata in vigore e il periodo di phase-in della raccolta e della pubblicazione del margine iniziale sugli scambi non compensati centralmente di nove mesi, dal 1 dicembre 2015 al 1 settembre 2016, e istituiscono un periodo di phase-in di 6 mesi, a partire sempre dal 1 settembre 2016, anche per gli standard in materia di margini di variazione.

Il BCBS e la IOSCO valuteranno congiuntamente l’opportunità di condurre lavori ulteriori o di modificare i requisiti di margine finora stabiliti e continueranno, inoltre, la loro azione di monitoraggio sul grado di coerenza nell’applicazione dei requisiti a prodotti, giurisdizioni e operatori di mercato diversi.

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