Il Consiglio UE ha approvato il 27 ottobre 2025 le modifiche alla Direttiva 2009/38/CE sui Comitati aziendali europei (CAE), al fine di rendere più chiare le modalità di istituzione dei CAE, le loro risorse e la protezione dei loro membri.
Si ricorda che i CAE sono organi per l’informazione e la consultazione, che rappresentano i lavoratori europei nelle imprese multinazionali con più di 1.000 dipendenti, che operano in almeno due paesi dell’UE o dello Spazio economico europeo (SEE).
Il 24 gennaio 2024 la Commissione UE aveva presentato una proposta di modifica della Direttiva 2009/38/CE, al fine di colmare le lacune della legislazione vigente sui CAE e migliorare in tal modo l’efficacia del quadro per l’informazione e la consultazione dei lavoratori a livello transnazionale.
Il Consiglio aveva quindi approvato il mandato negoziale con il Parlamento il 20 giugno 2024 ed i negoziati si sono conclusi il 21 maggio 2025; il Parlamento europeo ha quindi adottato la direttiva il 9 ottobre 2025.
Le modifiche alla Direttiva sui comitati aziendali europei, in particolare:
- chiariscono la portata delle questioni transnazionali, per garantire che le decisioni che incidono in modo sostanziale sui lavoratori in più di uno Stato membro comportino l’obbligo di informare e consultare un CAE, senza che tale obbligo sia esteso alle decisioni o questioni quotidiane che riguardano i lavoratori solo in modo trascurabile
- garantiscono che le informazioni possano non essere comunicate dall’impresa o possano essere trattate come riservate, solo se vengono soddisfatti criteri oggettivi e se persistono i motivi che giustificano tali limitazioni
- rafforza le disposizioni sull’accesso alla giustizia e ai procedimenti amministrativi, garantendo altresì la copertura delle spese dei comitati aziendali per la rappresentanza legale e la partecipazione.
La Direttiva entrerà in vigore al momento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale UE e gli Stati membri saranno tenuti a recepire le disposizioni della direttiva nel diritto nazionale entro due anni dalla sua entrata in vigore e ad applicarle al più tardi tre anni dopo tale entrata in vigore.
