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Codice doganale: definito lo sviluppo dei sistemi elettronici

10 Gennaio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione del 15 dicembre 2023, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal Codice doganale dell’Unione.

L’art. 6 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione), dispone infatti che gli scambi di informazioni tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l’archiviazione di tali informazioni, siano effettuati mediante procedimenti informatici.

L’art. 280 dello stesso Regolamento prevede inoltre che la Commissione elabori un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici di cui al codice doganale dell’Unione.

La Commissione aveva già adottato il primo programma di lavoro, con la Decisione di esecuzione 2014/255/UE, aggiornandolo poi con le Decisioni di esecuzione nn. 2016/578 e 2019/2151.

Si è tuttavia reso necessario aggiornare l’ultima versione del programma di lavoro al fine di tenere conto dei nuovi sviluppi relativi alla pianificazione per i sistemi elettronici.

Il programma di lavoro è infatti necessario che elenchi i sistemi elettronici di cui al regolamento (UE) n. 952/2013, i pertinenti articoli relativi a tali sistemi e le date in cui si ritiene che saranno operativi.

E’ importante altresì che operi la distinzione fra i sistemi elettronici che gli Stati membri sviluppano per conto proprio (i «sistemi nazionali») e quelli da sviluppare in collaborazione con la Commissione (i «sistemi transeuropei»).

I sistemi elettronici indicati nel programma di lavoro devono inoltre essere gestiti, elaborati e sviluppati in conformità al documento di pianificazione esistente relativo a tutti i progetti doganali informatici (ovvero il “piano strategico pluriennale per le dogane” – cd. MASP-C), elaborato conformemente alla Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare all’art. 4 e all’art. 8, paragrafo 2, della stessa.

Il programma di lavoro definisce infine in modo più dettagliato le date effettive dell’utilizzazione di ciascun sistema elettronico, fissando la data finale di utilizzazione, nel rispetto dei periodi transitori di cui all’art. 278 del Regolamento (UE) n. 952/2013 e del Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione.

La Decisione di esecuzione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione.

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