WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05


WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
www.dirittobancario.it
Flash News

Clausole abusive nei contratti di mutuo ipotecario: ulteriori pretese del consumatore

20 Febbraio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicate le conclusioni dell’Avvocato generale Anthony Michael Collins della Corte di Giustizia dell’Unione europea nella causa C-520/21 Bank M. sulle pretese che può avanzare un consumatore nei confronti della banca a seguito della pronuncia di invalidità del contratto di mutuo ipotecario dovuta alla presenza di clausole abusive.

In particolare, l’Avvocato generale, interpretando l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, ha ritenuto che tali disposizioni:

1) non ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali secondo la quale, nel caso in cui un contratto di mutuo concluso tra un consumatore e una banca sia dichiarato nullo fin dall’inizio in quanto contenente clausole abusive, il consumatore, oltre al rimborso del denaro versato nell’esecuzione di tale contratto e al versamento di interessi legali di mora a partire dalla data della domanda di rimborso, può avanzare ulteriori pretese nei confronti della banca in conseguenza di tale accertamento.

Spetta al giudice nazionale stabilire, in riferimento al proprio diritto nazionale, se i consumatori abbiamo il diritto di avanzare pretese di tale natura e, in tal caso, pronunciarsi nel merito.

2) ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali secondo la quale, nel caso in cui un contratto di mutuo concluso tra un consumatore e una banca sia dichiarato nullo fin dall’inizio in quanto contenente clausole abusive, la banca, in aggiunta al rimborso delle somme corrisposte in adempimento di esso e al pagamento degli interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda di rimborso, può avanzare ulteriori pretese nei confronti del consumatore in conseguenza di tale accertamento.

L’avvocato generale evidenzia come la direttiva non regoli le conseguenze giuridiche dell’invalidità di un contratto con un consumatore connesso alla presenza della clausole abusive. Tali conseguenze sono determinate dagli Stati membri, in conformità con il diritto dell’UE.

In tal senso, l’Avvocato generale ritiene che la direttiva non osti a disposizioni legislative nazionali che agevolano il consumatore nel far valere domande ulteriori rispetto al rimborso delle rate versate in forza di un contratto di mutuo ipotecario invalido. Spetta comunque al giudice nazionale decidere sulla fondatezza delle pretese avanzate dai consumatori in conformità con l’ordinamento nazionale.

La soluzione proposta è giustificata dallo scopo della direttiva, che è quello di fornire ai consumatori un elevato livello di protezione. Le clausole abusive non producono effetti vincolanti nei confronti del consumatore, quindi egli deve beneficiare del ripristino della posizione di diritto e di fatto nella quale si sarebbe trovato in assenza di tali clausole.

L’avvocato generale ritiene che la facoltà di promuovere azioni aventi uno scopo più ampio rispetto al mero rimborso delle somme versate e dei relativi interessi possa incoraggiare i consumatori ad esercitare i diritti che gli vengono riconosciuti dalla direttiva e, nel contempo, scoraggiare le banche dall’inserire clausole abusive nei loro contratti.

Per contro, una banca non dovrebbe avere il diritto di avanzare, nei confronti di un consumatore, pretese ulteriori rispetto al rimborso del capitale trasferito in mutuo e al pagamento degli interessi legali di mora dalla data della domanda di rimborso. L’invalidità del contratto di mutuo ipotecario, infatti, si manifesta come conseguenza dell’inserimento in esso di clausole abusive, e un fornitore non può trarre alcun vantaggio economico da una situazione che esso abbia creato sulla base di una propria condotta illecita.

 

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Maggio
Clausole di fallback e piani di sostituzione nel nuovo 118-bis TUB

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 16/05


WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05

Iscriviti alla nostra Newsletter