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Clausola c.d. di pegno «omnibus»

17 Febbraio 2014

Aldo Angelo Dolmetta

(*) La clausola c.d. di pegno omnibus ovvero di «estensione della garanzia reale», secondo le denominazioni più di frequente adottate nella prassi, è senz’altro tradizionale al livello della modulistica bancaria italiana. Risalente nel tempo, si può senz’altro notare come essa ancora oggi trovi spazio praticamente in tutti i modelli operativi di conto corrente che risultano circolare. La formulazione del testo della clausola ricalca, nella sostanza, una falsariga comune (ma si notano varie addizioni eventuali, come quelle delle esemplificazioni o del relativo dimensionamento quantitativo della stessa; su questo ultimo punto v. appresso); falsariga che sembrerebbe doversi, al di là dei ritocchi successivi, alle prime elaborazioni di norme bancarie uniforme poste in essere dall’ABI(1).

La clausola in questione ha un contenuto complesso ed è di struttura alquanto articolata. Il senso non risulta facilmente percepibile nell’immediato anche da parte del professionista più attento. Di solito, gli operatori (pratici e teorici) tendono a smontarne il contenuto in più e distinti segmenti, secondo la metodologia qui di seguito riferita.

Una prima parte viene considerata come riferita all’estensione dei crediti che vengono garantiti dai beni che il cliente ha dato in pegno a vantaggio di una data operazione. In sostanza, il singolo bene, dato in garanzia in relazione a uno specifico rapporto, starebbe a tutela anche di tutti i crediti altri – presenti, futuri e anche meramente eventuali – che la banca venisse in un futuro più o meno prossimo, o anche remoto, a vantare nei confronti del cliente.

Ancor più rimarchevole si manifesta il secondo segmento che viene isolato dal contesto complessivo della clausola. Essa dunque prevede che tutti i beni (titoli, valori, danaro e finanche crediti) – che siano di pertinenza del correntista e che vengano a essere, «comunque e per una qualsiasi ragione» anche transitoria, «detenuti» dalla banca – risultino automaticamente assoggettati al vincolo di garanzia. Anche qui, com’è conseguente, si intendono destinare alla copertura di questa garanzia tutti i crediti che la banca venisse a vantare nei confronti del cliente.

La terza e ultima parte della clausola riguarda le forme giuridiche delle garanzie che così si intendono realizzare. Si parla, in proposito, di cessione di credito (e quindi di garanzia c.d. dominicale) e insieme di pegno (ovvero di una garanzia di prelazione). Altresì si aggiunge, per solito, che i beni sono pure investiti di «diritto di ritenzione» da parte della banca (una sorta di autotutela che giustificherebbe comunque il trattenimento fisico delle cose che ne sono oggetto).

La riportata scomposizione, se risponde a un’evidente logica di semplificazione e classificazione, sembra peraltro mortificare parecchio l’idea e l’impianto complessivo della clausola in esame. Nel senso che la stessa appare fisiologicamente intesa a sottoporre a «garanzia» (nell’arco delle diverse alternative giuridiche appena sopra richiamate) tutti i beni che correntista abbia per avventura a consegnare alla banca lungo la durata del rapporto di conto corrente: per un qualunque titolo, diverso appunto da quello di garanzia (così, a titolo di custodia; ovvero di gestione titoli; ovvero con funzione solutoria di rapporti con terzi); come pure in via del tutto indipendente, altresì, dall’esistenza o anche dalla semplice probabilità che un credito della banca verso il cliente venga poi effettivamente a sorgere.

Data questa somma di caratteristiche, non pare possibile proporre posizioni di apertura verso la clausola in questione. Sicuramente essa è inidonea, in quanto tale, a fare sorgere – da sola – vincoli reali di garanzia. Molti la reputano radicalmente nulla: o per indeterminatezza o perché la casualità della garanzia che, nel merito essa propone, la manifesta priva di meritevolezza di tutela. In ogni caso, essa si scontra con la circostanza che i beni sono consegnati al cliente a titolo diverso da quello della garanzia: non è possibile che quest’ultimo prevalga sul primo. Ove peraltro si ritenesse possibile una simile ipotesi nel nostro sistema (posto il doppio titolo della consegna, a prevalere è quello di garanzia), la clausola produrre un inammissibile «effetto sorpresa» per il cliente. In questa prospettiva perciò la clausola, ove si ripete eventualmente ritenuta in sé valida, sarebbe vessatoria nei contratti coi consumatori: ai sensi dell’art. 33, comma 1, del codice del consumo.

A quanto pare (in specie dalla lettura di fattispecie decise dall’Arbitro Bancario Finanziario), la clausola in questione verrebbe talvolta invocata dalle banche per ritardare la restituzione di somme, valori e titoli nel caso di recesso del cliente dal rapporto di conto. Questo comportamento, che fa leva su quella sorta di «diritto di ritenzione» che la clausola in via di fatto verrebbe ad assicurare, non sembrerebbe rispondere ai canoni di correttezza e lealtà nei rapporti con la cliente, su cui insiste oggi anche l’Autorità di Vigilanza.

Non sembra possa venire ad affievolire le perplessità e le preoccupazioni sopra segnalate, infine, la circostanza che talvolta viene inserito nel corpo della clausola un ultimo paragrafo, concepito nei seguenti termini: «il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli e valori o loro parti per importi correlati a crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte i predetti crediti». A parte ogni altra considerazione, infatti, è da notare che la questione posta dal complesso della clausola omnibus è di ordine qualitativo, non già di mera quantità.

 

(*) Lo scritto riproduce parte di un parere reso dallo scrivente.

(1) A titolo di esempio, si può ritrascrivere il seguente testo: «la banca è investita di diritto di pegno e di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista, diretto o indiretto o cambiario, anche se non liquido ed esigibile e/o assistito da altra garanzia reale e personale, già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria o fatta dalla o con la Banca. – In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto pure se non liquido od esigibile, della Banca medesima verso la stessa persona».

 

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