WEBINAR / 10 Dicembre
La distribuzione di polizze abbinate a finanziamenti (PPI)


Problematiche applicative, novità giurisprudenziali e impatti CCD II

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/11


WEBINAR / 10 Dicembre
La distribuzione di polizze abbinate a finanziamenti (PPI)
www.dirittobancario.it
Flash News

Chiarimenti EBA sulle esposizioni da cartolarizzazioni sintetiche

6 Novembre 2026
Di cosa si parla in questo articolo

EBA, con Q&A 7830/2026, ha offerto dei chiarimenti in materia di allocazione geografica delle esposizioni derivanti da cartolarizzazioni sintetiche ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici (countercyclical capital buffer) di cui all’art. 140 della CRD.

In particolare, nel caso prospettato dall’istante, l’originator realizzava una cartolarizzazione sintetica in cui:

  • tratteneva determinate tranche del credito originario
  • otteneva una protezione del credito finanziata per una parte del rischio junior
  • otteneva una protezione del credito non finanziata per un’altra parte del rischio junior.

Il dubbio dell’istante riguarda come allocare geograficamente le esposizioni residue dell’originator (banca) per la determinazione del calcolo dei coefficienti anticiclici di cui all’art. 140 CRD.

Nello specifico, si chiede a EBA quale tra le seguenti due interpretazioni sia quella corretta:

  • approccio uniforme: tutte le esposizioni derivanti dalla cartolarizzazione sintetica vanno allocate esclusivamente in base alla residenza dei debitori delle esposizioni sottostanti, in conformità con l’art. 4 del Regolamento delegato 1152/2014/UE
  • approccio differenziato secondo cui:
    • per le tranche trattenute: allocazione basata sui debitori sottostanti ai sensi dell’art. 4 del Regolamento delegato 1152/2014/UE
    • protezione finanziata: l’esposizione viene eliminata/assorbita, per cui non rimane alcuna esposizione residua da allocare ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici
    • protezione non finanziata: l’esposizione non è più classificata come esposizione da cartolarizzazione, bensì come esposizione creditizia trasformata dalla CRM. Per quest’ultima fattispecie l’istante chiede se l’allocazione geografica debba seguire:
      • la logica della Q&A EBA 2016_3050 (ossia la posizione dell’esposizione pre-CRM = debitori sottostanti, analogamente alle tranche trattenute) oppure
      • la logica standard delle esposizioni creditizie con garanzia di attenuazione del rischio di credito (ossia la posizione geografica del fornitore della protezione/garante, anziché quella dei debitori sottostanti).

Nella propria risposta, EBA precisa che le esposizioni derivanti da cartolarizzazioni sintetiche debbano essere allocate geograficamente con riferimento alla localizzazione dei debitori delle esposizioni sottostanti, anche ai fini del coefficiente di riserva di capitale anticiclico specifico dell’istituto.

Pertanto, ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici non si deve fare alcuna distinzione tra le esposizioni di cartolarizzazione mantenute e le esposizioni per le quali è stata ottenuta una protezione creditizia, finanziata o non finanziata, nell’ambito di una cartolarizzazione sintetica.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 18 Novembre
Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/10


WEBINAR / 26 Novembre
Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 06/11

Iscriviti alla nostra Newsletter