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IVA

Chiarimenti AE sul recupero IVA tramite nota di variazione successiva al lodo arbitrale

26 Febbraio 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 55 del 14 febbraio 2019 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa la possibilità per una società, successivamente al passaggio in giudicato di un lodo arbitrale rituale, di procedere al recupero dell’IVA tramite l’emissione della nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

L’articolo 26, comma 2, del DPR n. 633 del 1972, individua le ipotesi in cui è possibile variare in diminuzione l’imponibile e l’imposta senza limiti temporali, nel presupposto che la fattura originaria sia stata registrata dal cedente e abbia, perciò, concorso alla liquidazione IVA.

In tal senso, viene precisato che le ipotesi di risoluzione, recesso, revoca e simili del contratto possono riguardare tutto il contratto oppure alcune parti di esso, e nella pratica si manifestano attraverso atti di accertamento negoziale o sentenze, tra le quali è possibile ricondurre il lodo arbitrale rituale.

Per i motivi meglio espressi nella risposta che si pubblica in allegato, l’Agenzia, in risposta ai quesiti formulati dal contribuente, ha quindi ritenuto che:

  • il dies a quo per il computo del termine di cui all’articolo 19 del DPR n. 633 del 1972 (richiamato dall’articolo 26, comma 2, del DPR n. 633 del 1972) entro cui esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sia rappresentato dalla data di sottoscrizione del lodo;
  • per quanto concerne le note di variazione in diminuzione la nuova disciplina, recata dal decreto-legge n. 50 del 2017, si applica alle note di variazione emesse dal 1° gennaio 2017 sempreché i relativi presupposti (vale a dire gli eventi che hanno determinato la variazione della base imponibile dell’operazione) si siano verificati a decorrere dalla medesima data. Quando, invece, i presupposti si sono verificati ante 1° gennaio 2017, continua ad applicarsi l’articolo 19, comma 1, del DPR n. 633 del 1972;
  • nel caso in cui il termine per l’emissione della nota di variazione sia già spirato, non sia possibile presentare una dichiarazione integrativa IVA a favore ai sensi dell’articolo 8, comma 6-bis, del DPR n. 322 del 1998 per recuperare l’imposta versata.
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