Con la sentenza n. 31297/2025, in un giudizio avente ad oggetto la richiesta di rimborso di un credito d’imposta ceduto, la Corte di Cassazione si è espressa sulla rilevabilità d’ufficio di alcune questioni correlate alla cessione di crediti fiscali.
In particolare, ha stabilito che i profili controversi afferenti, rispettivamente, alla mancata notifica della cessione del credito tributario all’Amministrazione finanziaria e al divieto di doppia cessione di crediti fiscali (ex art. 43-bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973) costituiscono, in fase processuale, quaestiones iuris rilevabili d’ufficio dal giudice.
Questioni che si collocano, peraltro, nell’ambito dell’accertamento d’ufficio sull’effettiva sussistenza del diritto di credito in capo al cessionario e non determinano un vizio di ultra-petizione censurabile in sede di legittimità se rilevate dal giudice di merito, poiché l’oggetto del processo, incentrato sulla verifica della validità dell’acquisto del credito da parte del richiedente il rimborso, resta sostanzialmente immutato.
L’istituto bancario ricorrente, in veste di cessionario, aveva avanzato all’Agenzia delle entrate un’istanza per il rimborso di un credito IRES derivante dalle ritenute alla fonte applicate sugli interessi attivi maturati nel corso di una procedura fallimentare ed operati in capo alla società fallita a titolo di acconto d’imposta.
Siccome la procedura si era conclusa con l’omologazione di un concordato fallimentare con assunzione da parte di una terza società, l’impresa fallita non era pervenuta a una liquidazione finale dell’IRES corrispondente ai proventi tassati, conseguendone un’eccedenza nell’importo delle relative ritenute applicate.
Il credito IRES era stato quindi trasferito al soggetto assuntore del concordato e, successivamente, era circolato per effetto di un’operazione di scissione societaria e della cessione alla banca ricorrente.
A fronte del silenzio-rifiuto dell’Ufficio, la Banca contribuente aveva proposto ricorso, poi rigettato sia in primo grado che in appello.
La Corte di secondo grado, pur ritenendo corretto l’inserimento del credito nella dichiarazione relativa al c.d. maxi-periodo fallimentare, rigettò l’appello sulla base di due considerazioni di fondo:
- il trasferimento del credito all’assuntore a seguito dell’omologazione del concordato non era stato notificato all’Amministrazione finanziaria;
- in ogni caso, la successiva cessione alla Banca era avvenuta in violazione del divieto di doppia cessione del credito fiscale, come previsto dall’art. 43-bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973.
La Banca contribuente ricorse in Cassazione eccependo, con un unico motivo, la nullità della sentenza impugnata per vizio di ultra-petizione e per contraddittorietà nella motivazione della pronuncia emessa dal Giudice di seconde cure.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandone l’infondatezza.
Il Collegio ha escluso il vizio di ultra-petizione, affermando che le questioni relative alla mancata notifica della cessione del credito all’assuntore e al divieto di doppia cessione costituivano quaestiones iuris rilevabili d’ufficio.
Infatti, tali accertamenti rientravano pienamente nell’ambito della verifica rimessa al giudice del merito circa l’effettiva esistenza e validità del credito in capo al cessionario che agiva per il rimborso.
In questa prospettiva, la Cassazione ha affermato che il Giudice d’appello non aveva mutato né il petitum né la causa petendi del giudizio, posto che il perimetro processuale è rimasto incentrato sull’indagine intorno la sussistenza del diritto di credito in capo alla Banca ricorrente.


