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Giurisprudenza

Cessione del quinto: estinzione anticipata e riduzione dei costi

28 Ottobre 2026

Giulio Barbani, avvocato del Foro di Venezia

ABF Milano, 21 maggio 2026, n. 4601 – Pres. Tina, Rel. Peron

 

Di cosa si parla in questo articolo

Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 4601 del 21 maggio 2026 (Pres. Tina, Rel. Peron), si è pronunciato su un caso di restituzione degli oneri al cliente a seguito dell’estinzione anticipata di una cessione del quinto. 

In particolare, l’Arbitro ha stabilito che, “dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25/07/2021 trova applicazione l’originario art. 125-sexies t.u.b., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor”.

Pertanto, in continuità con l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamato espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor, il Collegio meneghino ha ribadito che “per i costi recurring, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso)”, mentre “per i costi up-front, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi)”.

La controversia originava da un contratto di cessione del quinto dello stipendio da rimborsare in 120 rate mensili, sottoscritto nel novembre 2019 ed estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate.

A detta della ricorrente, l’intermediario non avrebbe provveduto alla restituzione degli oneri economici connessi al contratto in proporzione alle rate residue secondo il criterio proporzionale “ratione temporis”.

Chiedeva, pertanto, al Collegio di ordinarne alla banca la restituzione e in subordine, ferma l’applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi, una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per commissioni e/o costi ritenuti up front e, in ogni caso, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all’estinzione o comunque in eccedenza. 

La banca, dal canto proprio, affermava che il contratto riportava analiticamente le voci di costo non soggette a rimborso, specificando all’art. 5 che erano escluse le “spese di istruttoria” poiché relative ad attività non soggette a maturazione temporale, e le “spese di intermediazione”, comprensive degli oneri per la rete di vendita dalla fase pre-istruttoria alla liquidazione del credito alla parte ricorrente, e, altresì, dichiarava di aver rimborsato alla parte ricorrente euro 2.052,99 a titolo di interessi nominali in sede di conteggio estintivo.

Ribadiva, infine, l’offerta di rimborsare euro 213,38 a titolo di commissioni di attivazione non godute, proposta in sede di reclamo e rifiutata dalla parte ricorrente.

Applicando i criteri sopra citati e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, il Collegio ha accolto parzialmente il ricorso, disponendo che la banca corrisponda alla ricorrente la somma di euro 727,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

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