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Giurisprudenza

Cessione del credito: notifica dell’atto e terzo pignorato

5 Gennaio 2023

Cassazione Civile, Sez. III, 04 gennaio 2023, n. 108 – Pres. De Stefano, Rel. Rossetti

Di cosa si parla in questo articolo

Con il provvedimento in oggetto, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla notifica dell’atto di cessione del credito e al pignoramento presso terzi.

Quando la cessione del credito avvenga per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione dell’atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, nei rapporti tra essi è inidonea a dimostrare l’avvenuta cessione del contratto, se priva della sottoscrizione anche del cedente.

Una volta che il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione di quantità ritenuta positiva dal giudice dell’esecuzione, sia stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione e questa non sia stata opposta, nella successiva procedura esecutiva iniziata dal creditore nei confronti del terzo pignorato, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall’ordinanza di assegnazione, è inibito al terzo pignorato far valere fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all’ordinanza di assegnazione.

Sul punto, evidenzia la Cassazione, quando sia pronunciata l’ordinanza di assegnazione, questa diventa la fonte dell’obbligazione del terzo pignorato nei confronti del creditore esecutante.

Di conseguenza il terzo pignorato (che per effetto dell’ordinanza di assegnazione assume la veste di debitore del creditore procedente) può proporre opposizione all’esecuzione soltanto se intenda opporre al creditore assegnatario fatti sopravvenuti, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria, relativi ai suoi rapporti col creditore procedente (ad esempio, l’avvenuto pagamento del debito nelle mani di quest’ultimo).

Se, invece, il credito oggetto di pignoramento e di assegnazione divenga inesigibile o non dovuto per fatti attinenti al rapporto tra originario debitore esecutato e terzo pignorato, quest’ultimo dovrà ricorrere non all’opposizione all’esecuzione (legittimamente iniziata sulla base di un legittimo titolo, e cioè l’ordinanza di assegnazione), ma ad un ordinario giudizio di cognizione, per fare accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (Cfr. Cass. Civ. n. 12690/2022).

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