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Giurisprudenza

Cessione d’azienda in frode dei crediti tributari e ripartizione della responsabilità

8 Marzo 2021

Stefano Bego, Avvocato, Studio Legale Tributario EY

Cassazione Civile, Sez. V, 2 novembre 2020, n. 26480 – Pres. Cirillo, Rel. Guida

Di cosa si parla in questo articolo

Sebbene moduli diversamente l’estensione della responsabilità solidale del cessionario, la fattispecie di cessione d’azienda attuata in frode dei crediti tributari ex art. 14, comma 4, del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, non può e non deve essere vista come un’ipotesi distinta ed autonoma di responsabilità del cessionario, di natura paritetica tale da determinare la necessità della notificazione dell’atto impositivo ad entrambi i coobbligati.

Questo il principio ricavabile dalla pronuncia in oggetto.

Al fine di un corretto inquadramento della fattispecie in esame, occorre ripercorrere analiticamente i fatti di causa, che prendono le mosse da una cartella di pagamento (scaturita da due precedenti avvisi di accertamento IRES-IRAP e IVA) notificata ad una società cessionaria di un compendio aziendale, ritenuta responsabile in solido con la cedente per l’obbligazione tributaria di quest’ultima, derivante dalla rilevata indeducibilità di costi per operazioni soggettivamente inesistenti, e dalla correlativa indetraibilità dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

La cessione d’azienda risultava realizzata con intenti frodatori in danno del credito erariale, al fine di sottrarsi a gravosi obblighi fiscali, attraverso la cessione del patrimonio da parte della cedente alla cessionaria, entrambe peraltro appartenenti al medesimo gruppo societario.

Al primo grado di giudizio, che si concludeva, con esito negativo per la contribuente, con il rigetto del ricorso, seguiva un appello vittorioso.

Per quanto di interesse, la Commissione Tributaria Regionale giudicava viziata la cartella notificata al contribuente, in quanto non ritualmente preceduta dalla notifica degli avvisi di accertamento prodromici.

A giudizio della CTR, infatti, la responsabilità prevista dal comma quarto dell’articolo 14, d.lgs. 472/1997, scaturente da operazioni di cessione aziendale in frode ai crediti tributari, differentemente da quella generale individuata dal comma primo, che ha carattere dipendente, configurandosi l’obbligazione principale in capo al solo cedente, genererebbe una obbligazione solidale paritaria: di talché ciascun coobbligato dovrebbe distintamente ricevere i relativi provvedimenti impositivi.

Proprio in relazione a tale punto del pronunciato di appello l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del proprio ricorso per Cassazione, formulava specifica doglianza, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 14, d.lgs. 472/1997.

A giudizio della ricorrente, infatti, non soltanto le disposizioni in materia di accertamento non impongono la notifica del provvedimento impositivo a soggetto diverso dal contribuente, ma, in via principale, non sussisterebbe alcuna differenza ontologica tra la responsabilità solidale individuata nel comma primo del menzionato decreto legislativo rispetto a quella descritta nel comma quarto: entrambe le fattispecie regolerebbero un rapporto di solidarietà di uguale natura, salva l’assenza di alcune limitazioni al perimetro della responsabilità patrimoniale del cessionario nel caso di operazioni fraudolente (perdita del beneficium excussionise caducazione dei limiti di valore della pretesa in rapporto al valore del compendio aziendale).

Il Collegio di Legittimità adito che, la pronuncia in commento, ha accolto il ricorso presentato dall’Ufficio sulla base dell’analisi interpretativa che segue.

La Suprema Corte, nella ordinanza de quo, nel richiamare quanto evidenziato in altro precedente (Cass. 5979/2014), precisa infatti che la disposizione in esame, introdotta a fini antielusivi nel nostro ordinamento, per evitare che attraverso il trasferimento aziendale la garanzia patrimoniale del debitore possa essere compromessa, accosta, accanto alla responsabilità del cedente per i tributi gravanti sull’azienda ceduta, la responsabilità solidale del cessionario d’azienda.

Detta responsabilità solidale ha carattere unitario, ma è diversamente modulata, in termini di limitazioni dell’estensione in capo al cessionario, a seconda che ci si trovi in ipotesi di cessione frodatoria o meno: in caso di frode, infatti, non troveranno applicazione i limiti previsti dai commi precedenti al quarto, poiché, avendo il cessionario concorso all’illecito fiscale in danno delle ragioni erariali, non può avanzarsi a suo beneficio alcuna tutela patrimoniale.

In mancanza di una deroga espressa al principio codificato per il quale l’avviso di accertamento debba notificarsi al contribuente, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, è da escludersi che il provvedimento impositivo debba essere notificato anche al cessionario o ad altri soggetti tenuti al pagamento dell’imposta accertata, sia nel caso di trasferimento aziendale in frode sia in assenza di condotte fraudolente.

Del resto, in ossequio ad altra giurisprudenza di Legittimità (Cfr. Cass. 255/2012), al cessionario di azienda sarebbe comunque consentito far valere le proprie ragioni in giudizio mediante intervento adesivo dipendente del terzo.

 

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