La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile
www.dirittobancario.it
Flash News

Certificazione di crediti e rilascio del DURC: sì anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi

22 Ottobre 2013
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare n. 40 del 21 ottobre 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti in materia di certificazione di crediti e rilascio del DURC con particolare riguardo alla corretta applicazione dell’art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 e del D.M. 13 marzo 2013.

Sul punto si ricorda come, con Decreto 13 marzo 2013 (in G.U. n. 165 del 16 luglio 2013), il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, abbia disciplinato le modalità di attuazione dell’art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012), il quale prevede la possibilità di rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) “in presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.

Con tale meccanismo, su cui si sofferma la Circolare in oggetto, il Legislatore ha voluto superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità – in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili – sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In altri termini, si é voluto consentire alle imprese in questione di poter utilizzare il DURC per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.

Di cosa si parla in questo articolo
Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile
Iscriviti alla nostra Newsletter