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CCP: la Commissione UE sulla posizione del Consiglio per un nuovo Regolamento in materia di risanamento e risoluzione

9 Dicembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Comunicazione della Commissione al Parlamento UE riguardante la posizione del Consiglio in merito all’adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei Regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 (EMIR) e (UE) 2015/2365 (SFTR).

L’obiettivo della proposta è garantire che nell’UE tanto le CCP quanto le autorità nazionali siano preparate e dispongano degli strumenti per agire con decisione in uno scenario di crisi. La proposta di regolamento si basa su tre pilastri: prontezza (piani di risanamento e risoluzione, poteri per migliorare la risolvibilità), poteri di intervento precoce e un complesso armonizzato di strumenti di risoluzione per le autorità nazionali di risoluzione. Le nuove norme garantiranno il mantenimento delle funzioni essenziali delle CCP, salvaguardando nel contempo la stabilità finanziaria e contribuendo ad evitare che i costi della risoluzione delle CCP in dissesto ricadano sui contribuenti.

La Commissione ha approvato i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura, pur esprimendo le preoccupazioni di ordine istituzionale alle modifiche del Regolamento EMIR in merito al rinvio retroattivo di un anno delle disposizioni sul libero accesso del Regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR).

L’accordo politico fornisce una motivazione per il rinvio nei considerando dell’atto legislativo, sia per quanto riguarda gli effetti negativi derivanti dalla situazione legata alla COVID-19, sia per quanto riguarda il modo in cui si è tenuto conto delle legittime aspettative degli operatori di mercato.

In tale contesto, la Commissione prende atto del fatto che l’accordo politico ha incluso disposizioni relative ai requisiti di libero accesso conformemente agli articoli 35 e 36 del regolamento MiFIR. Tali disposizioni non erano incluse nella proposta iniziale della Commissione. Secondo la Commissione tali disposizioni non sono del tutto in linea con l’assetto istituzionale dell’UE, in particolare con il diritto di iniziativa della Commissione, e non possono costituire un precedente per futuri negoziati.

Poiché le modifiche del regolamento MiFIR in questione non comportano un cambiamento sostanziale della politica, bensì si limitano a un breve rinvio delle disposizioni del MiFIR in materia di accesso, la Commissione conferma che non ostacolerà la loro adozione.

L’accordo politico prevede infine un’entrata in applicazione graduale per tener conto dei termini fissati per l’elaborazione di norme tecniche e orientamenti da parte dell’ESMA, in base alla quale:

  • le disposizioni riguardanti i piani di risanamento, le loro valutazioni e il relativo processo decisionale saranno applicabili dopo 12 mesi;
  • tutte le disposizioni riguardanti la risoluzione delle CCP si applicheranno dopo 18 mesi;
  • le disposizioni che stabiliscono il secondo livello di risorse proprie (skin in the game – SITG) e un meccanismo di ricompensa per il ricorso allo scarto di garanzia sugli utili derivanti dal margine di variazione per perdite non dovute a inadempimento nell’ambito del risanamento saranno applicabili dopo 24 mesi.
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