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Giurisprudenza

In caso di proposta di concordato preventivo con falcidia dei crediti previdenziali il debitore non è obbligato a fare ricorso alla transazione fiscale

5 Marzo 2019

Vincenzo Pellegrino, collaboratore alla cattedra di diritto fallimentare e diritto bancario presso l’Università degli Studi di Salerno, praticante avvocato abilitato in Salerno

Cassazione Civile, Sez. I, 21 giugno 2018, n. 16364 – Pres. Di Virgilio, Rel. Campese

Di cosa si parla in questo articolo

Nell’ordinanza che si pubblica, la Corte di Cassazione ha affermato che, sotto la vigenza dell’art. 182 ter L.F. anteriore alla modifica di cui alla L. 232/2016, in caso di proposta di concordato preventivo recante falcidia dei crediti previdenziali e assistenzialiil debitore ha la facoltà e non l’obbligo di fare ricorso alla transazione ivi prevista (in tal senso si è determinata anche l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 6 maggio 2015, n. 19/E che ha espressamente escluso che la presentazione di una transazione costituisca condizione di ammissibilità di concordato).

Ne discende che il debitore in crisi potrà richiedere la transazione fiscale e/o previdenziale, ed in tal caso, oltre ad avere il vantaggio della precisa individuazione del debito, godrà degli effetti tipici dell’omologazione (ma dovrà ugualmente pagare in modo integrale IVA e ritenute fiscali), oppure potrà decidere di non avvalersi di tale strumento, ed allora gli enti erariali e previdenziali avranno gli stessi diritti e doveri degli altri creditori.

Nel caso di debiti previdenziali e/o assistenziali, per il debitore sono dunque disponibili due distinte ipotesi di concordato preventivo: una, principale, che prescinde da un previo accordo con gli enti titolari dei corrispondenti crediti, l’altra, speciale, che include la transazione ex art. 182 ter l.fall.

Il concordato con transazione previdenziale/assistenziale è, pertanto, una speciale figura di concordato preventivo: sia perché viene in rilievo solo quando vi siano debiti di tale natura, sia perché, anche in presenza di questi ultimi, è possibile un concordato preventivo senza la suddetta transazione.

Ciò, tuttavia, comporta che non è possibile estendere alla fattispecie generale del concordato senza transazione previdenziale/assistenziale, la disciplina speciale del concordato con tale transazione.

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