Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 142 del 21 giugno 2025, il comunicato dell’ANAC, recante la revisione del regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Si ricorda che l’art. 222, c. 10, del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) ha disposto l’istituzione, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Nel Casellario sono annotate, secondo le modalità individuate da ANAC:
- le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’art. 94 del decreto (contenente l’elenco dei reato, per la cui condanna è prevista l’esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto)
- le ulteriori informazioni da iscrivere nel Casellario, individuate da ANAC, come quelle rilevanti per l’attribuzione della reputazione dell’impresa di cui all’art. 109, o per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’art. 103, nonché la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione
- i provvedimenti interdittivi ANAC, adottati ex art. 94, c. 5 lett. e) e f).
ANAC ha quindi ravvisato l’opportunità di apportare una revisione del testo precedentemente adottato, anche alla luce della esperienza e prassi nel frattempo maturata ed in considerazione dei recenti orientamenti giurisprudenziali formatasi, che disciplini:
- la trasmissione del flusso informativo
- l’iscrizione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delle annotazioni
- la partecipazione al procedimento, in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze delle iscrizioni dei provvedimenti interdittivi adottati dall’Autorità
- la durata della permanenza delle annotazioni nel Casellario
- le modalità per la loro cancellazione