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Calcolo riserve tecniche e fondi propri assicurazioni: in GU UE i parametri

22 Novembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 21 novembre 2022, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2282 della Commissione del 21 novembre 2022 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2022 fino al 30 dicembre 2022, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II).

In particolare, il regolamento in oggetto ha lo scopo di assicurare condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della direttiva 2009/138/CE, con la determinazione per ogni data di riferimento delle informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità.

Le imprese di assicurazione sono tenute ad utilizzare le medesime informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, a prescindere dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti.

Per ogni valuta di interesse, le informazioni tecniche da utilizzare per calcolare la migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, l’aggiustamento di congruità e l’aggiustamento per la volatilità ai sensi sono le seguenti:

  • le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio;
  • gli spread «fondamentali» per il calcolo dell’aggiustamento di congruità;
  • gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato.

Il Regolamento si applica a partire dal 30 settembre 2022.

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