WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei. Nuovi adempimenti per le banche/PSP
www.dirittobancario.it
Flash News

Calcolo passività da derivati: nuove modalità in Gazzetta Ufficiale UE

22 Marzo 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 22 marzo 2023, il Regolamento delegato (UE) 2023/662 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 per quanto riguarda la metodologia di calcolo delle passività risultanti da derivati.

Il testo si riferisce alle norme per il calcolo dei contributi annuali che gli enti devono versare ai meccanismi di finanziamento della risoluzione in base alle passività derivanti da contratti derivati.

In particolare, l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione stabilisce che tali passività sono una delle componenti del calcolo dei contributi annuali degli enti.

In precedenza, gli articoli 429, 429 bis e 429 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 richiedevano agli enti di calcolare il valore dell’esposizione dei loro derivati utilizzando il metodo del valore di mercato (mark-to-market) noto come metodo dell’esposizione corrente (CEM), in virtù di un riferimento all’articolo 274 di tale regolamento.

Tuttavia, il regolamento (UE) 2019/876 ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 e ha sostituito gli articoli 429, 429 bis e 429 ter con i nuovi articoli da 429 a 429 octies.

Tra le novità introdotte dal regolamento (UE) 2019/876, l’articolo 429 quater ha introdotto l’obbligo per gli enti di calcolare il valore dell’esposizione dei contratti derivati secondo il metodo del valore di mercato noto come metodo standardizzato – rischio di controparte (SA-CCR), che ha sostituito il metodo dell’esposizione corrente o “CEM” a partire dal 2023.

Tuttavia, l’applicazione del metodo standardizzato – rischio di controparte per la valutazione delle passività derivanti da contratti derivati ai fini del regolamento delegato (UE) 2015/63 creerebbe distorsioni nel calcolo delle passività, che interesserebbero alcuni enti più di altri.

Ciò è dovuto alla presenza di una soglia zero in determinate formule da applicare, che inciderebbe in modo diverso sugli enti a seconda che applichino o no gli IFRS (International Financial Reporting Standards), e alle difficoltà tecniche e alle incertezze nell’applicazione delle formule per il calcolo dell’esposizione potenziale futura.

Di conseguenza, il regolamento delegato (UE) 2015/63 deve essere modificato per dare agli enti la possibilità di utilizzare il metodo dell’esposizione corrente per la valutazione delle passività derivanti da contratti derivati.

Inoltre, è necessario concedere più tempo alle autorità di risoluzione per adottare e comunicare le loro decisioni sui contributi ai meccanismi di finanziamento della risoluzione in linea con le nuove prescrizioni.

Per questo motivo, è stato predisposto un meccanismo transitorio per l’anno 2023 che proroghi i termini per la comunicazione delle decisioni sul contributo, in modo che le autorità di risoluzione possano applicare le prescrizioni modificate per calcolare e raccogliere i contributi per l’anno 2023 quanto prima.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 27 marzo
I servizi finanziari conclusi a distanza alla luce della Direttiva (UE) 2023/2673
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 13/03
Iscriviti alla nostra Newsletter