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Buoni postali fruttiferi: esenzione per non residenti

30 Settembre 2026

Carlo Lucchese, Avvocato del Foro di Verona

Di cosa si parla in questo articolo

Con la Risposta ad interpello n. 148/2026, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento fiscale degli interessi maturati su buoni postali fruttiferi percepiti da un soggetto non residente in Italia. In particolare, l’Amministrazione finanziaria, ha chiarito le condizioni per beneficiare dell’esenzione dall’imposta sostitutiva quando la residenza fiscale è situata in altro paese sin dalla data di emissione degli stessi.

Il caso concreto riguardava un cittadino italiano titolare di buoni emessi il 4 ottobre 2014, con scadenza il 4 ottobre 2026. Dalla documentazione prodotta risultava la residenza in Germania dalla data di emissione fino al 2019 e, successivamente, in Svizzera fino alla riscossione. L’istante chiedeva chiarimenti in relazione al trattamento dei redditi di capitale derivanti dai buoni.

L’Agenzia ha innanzitutto ricordato la natura sostitutiva dell’imposta sui buoni postali fruttiferi, ricostruendo il quadro normativo ordinario e quello di esenzione. Ai sensi del d.lgs. n. 239/1996, gli interessi e gli altri proventi dei buoni sono di norma assoggettati all’imposta sostitutiva del 12,5%. Sono invece esclusi dall’imposizione, ai sensi degli artt. 6 e 7 dello stesso decreto, se percepiti da soggetti residenti in Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni (c.d. white list) e se i titoli sono depositati, direttamente o indirettamente, presso un intermediario residente in Italia abilitato.

Con riferimento al requisito della residenza, l’Amministrazione ha sottolineato la necessità della sua continuità per l’intero periodo di intestazione dei buoni, in base all’art. 1, comma 3, del D.M. interministeriale 23 dicembre 1998, n. 511. Il successivo comma 4 esclude inoltre l’applicazione di un doppio regime fiscale: se nel corso del possesso mutano le condizioni che danno diritto all’esenzione, quest’ultima spetta solo se la relativa attestazione è stata acquisita da Poste Italiane prima del mutamento.

In sostanza, ai fini dell’esenzione, Poste Italiane acquisisce l’attestazione rilasciata dalle autorità fiscali del Paese di residenza, dalla quale deve risultare che la condizione di residenza in un Paese white list non è variata durante tutto il periodo di intestazione. In caso di cambiamento di residenza, l’attestazione va acquisita per ciascuno dei Paesi interessati. In alternativa, come chiarito nella risposta n. 647 del 1° ottobre 2021, è ammessa un’autocertificazione del beneficiario effettivo, redatta secondo lo schema del D.M. 12 dicembre 2001, che attesti il rispetto delle condizioni per l’intero periodo di possesso.

Nel caso di specie, la Svizzera è entrata a far parte della white list con il D.M. 9 agosto 2016. L’istante risultava residente in Germania (già inclusa nella white list) dalla data di emissione fino al 2019 e, successivamente, in Svizzera. Pertanto, a condizione che i titoli siano depositati presso Poste Italiane S.p.A. e che le risultanze anagrafiche trovino effettivo riscontro fattuale, è stato ritenuto possibile per esso l’applicazione del beneficio della non applicazione dell’imposta sostitutiva, risultando sempre residente in Paesi white list.

In sintesi, la Risposta n. 148/2026 conferma che l’esenzione dall’imposta sostitutiva sugli interessi dei buoni postali fruttiferi spetta al non residente solo in presenza di residenza continuativa in Paesi white list fin dalla data di emissione e di deposito dei titoli presso Poste Italiane, con la possibilità di utilizzare, all’atto del pagamento, un’autocertificazione che attesti il rispetto di tali condizioni per l’intero periodo di possesso.

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