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Giurisprudenza

Buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali con la banca

26 Aprile 2023

Collegio ABF Roma, 13 marzo 2023, n. 2409 – Pres. Sirena, Rel. Caratelli

Di cosa si parla in questo articolo
ABF

La controversia ha ad oggetto l’asserita illegittimità della condotta dell’intermediario, essendo venuto meno ai canoni di buona fede che regolano i rapporti contrattuali, nonché gli eventuali presupposti di risarcibilità del danno, che la ricorrente sostiene di aver patito non avendo potuto partecipare al collocamento del BTP Italia.

Quanto alla condotta dell’intermediario, parte attrice ritiene che questi abbia assunto l’impegno di concludere l’operazione entro il termine richiesto, coincidente con l’inizio dell’asta richiamata.

Deduce la cliente che, nonostante gli operatori le avessero reso noto un problema tecnico sin dalla sua richiesta del 14 giugno 2022, l’avevano parimenti rassicurata sulla risoluzione dello stesso in tempi brevi, ingenerando un legittimo affidamento in ordine alla conclusione dell’operazione in tempo utile, entro la data del 20 giugno 2022.

Sul punto, osserva il Collegio, che di tali rassicurazioni non si rinviene riscontro documentale in atti. Nondimeno, la banca convenuta non muove specifiche contestazioni in merito, dato che le sue difese si incentrano sull’inconfigurabilità di un diritto del cliente ad ottenere l’accensione di un rapporto nei tempi da questi richiesti e sull’incidenza causale della condotta della ricorrente nella generazione del danno.

Ciò posto, il Collegio ABF ritiene pacifica in atti l’ammissione da parte della banca della sussistenza di un errore tecnico che ha impedito il buon fine della pratica richiesta di attivazione del dossier titoli, da associare al rapporto di conto corrente intrattenuto dalla cliente presso la convenuta.

È, al contempo, indubbio che, nonostante le ripetute sollecitazioni della cliente, di cui si ha traccia già il 15 giugno 2022, alla data del 5 luglio 2022, la pratica risultava ancora inevasa.

Il Collegio ABF non può, quindi, che accertare l’illegittima condotta dell’istituto di credito, il cui comportamento in fase di valutazione e riscontro delle richieste del cliente deve, peraltro, sempre rispettare i canoni della buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali.

L’istante chiede, inoltre, il risarcimento del danno asseritamente subito. A riguardo, il Collegio rileva che è onere della parte ricorrente quello di fornire adeguata prova del danno che assume aver patito, e che detto danno non si sia concretizzato in meri “disappunti o perdite di tempo”, ma deve necessariamente risultare dalla documentazione prodotta la ricorrenza di un serio pregiudizio, conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell’intermediario contestata (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 4568/2016).

Tutto ciò premesso, in considerazione della documentazione in atti, conformemente a quanto rilevato dalle parti, la pretesa della proponente non è giudicata meritevole di accoglimento da parte del Collegio ABF in quanto priva di valide evidenze probatorie, sia nell’an sia nel quantum.

La relativa istanza risarcitoria non veniva, pertanto, accolta.

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