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Giurisprudenza

Bonifici domiciliati, identificazione del cliente e contatto sociale

11 Marzo 2024

Gianpaolo Panetta, Dottorando di Ricerca in Diritto e Tutela, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Cassazione Civile, Sez. III, 7 novembre 2023, n. 30932 – Pres. Scrima, Rel. Rossetti

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 30932 del 7 novembre 2023, la Corte di Cassazione (Pres. Scrima, Rel. Rossetti) si è pronunciata in relazione alla responsabilità per  pagamenti eseguiti in favore di un soggetto non legittimato, tramite bonifici domiciliati, rigettando il ricorso presentato da una società contro Poste Italiane S.p.A. 

La controversia in esame riguardava un pagamento di un bonifico domiciliato eseguito da Poste Italiane S.p.A. a favore di una persona diversa dal beneficiario, identificata per mezzo di un documento probabilmente falso: per tali ragioni la società ricorrente era stata costretta a pagare nuovamente la somma dovuta al reale creditore.

Il Tribunale di Trento, con la sentenza 18 dicembre 2020, n. 559, difformemente dal Giudice di Pace di Trento (sentenza n. 259 del 2019), aveva rigettato la richiesta di risarcimento avanzata dalla società.

Nella sentenza in esame la Cassazione ha ribadito il principio per il quale “la responsabilità della banca negoziatrice ha carattere contrattuale da “contatto sociale” e, pertanto, non ha natura di responsabilità oggettiva, la quale è ravvisabile solo laddove difetti un rapporto “latu sensu” contrattuale tra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo, non per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno”.

Osserva la Cassazione che, differentemente da quanto affermato dal Giudice di Pace di Trento, nel caso di specie non possa trovare applicazione in via analogica l’art. 43, co. 2, R.D. n. 1736 del 1933 (in materia di assegni) e che in ogni caso questa norma non introduce un regime di responsabilità oggettiva della banca in deroga alla disciplina generale.

Nel caso in esame la Suprema Corte ha ritenuto che il Tribunale di Trieste avesse correttamente assoggettato il caso concreto alla disciplina del c.d. “contatto sociale” e che avesse correttamente ritenuto assolto da parte di Poste Italiane l’onere della prova relativo all’assenza della colpa nell’erronea individuazione del soggetto beneficiario.

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