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Giurisprudenza

Banca Carige: legittimo il commissariamento da parte della BCE

6 Agosto 2025

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Corte di giustizia UE, Grande Sez., 15 luglio 2025, cause riunite C‑777/22 P e C‑789/22 P, Corneli c. BCE – Pres. K. Lenaerts, D. Gratsias

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La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 15 luglio 2025 (Pres. Pres. K. Lenaerts, D. Gratsias) ha annullato la pronuncia di primo grado del 12 ottobre 2022 (Pres. S. Papasavvas, Rel. P. Nihoul) con la quale il Tribunale aveva dichiarato l’illegittimità del commissariamento di Banca Carige disposto dalla Banca centrale europea nel 2019.

Più precisamente, nel gennaio 2019, la Banca centrale europea aveva sottoposto Banca Carige ad amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 70 del Testo unico bancario, in ragione di un “deterioramento significativo” della sua situazione.

Tale provvedimento era stato impugnato da una azionista di minoranza dinnanzi al Tribunale presso la Corte di giustizia dell’Unione europea e da quest’ultimo annullato dal momento che, a detta dei giudici comunitari, il “deterioramento significativo” della situazione di una banca non figura tra i presupposti per l’applicazione dell’amministrazione straordinaria riportati all’art. 70 del Testo unico, ma, ai sensi del precedente art. 69-octiesdecies, comma 1, lett. b), consente solamente l’esercizio del potere di removal.

Invero, le due disposizioni citate recepiscono gli artt. 28 e 29 della direttiva 2014/59 (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive) che, se lette congiuntamente, consentono il commissariamento di una banca in caso di un “deterioramento significativo” della sua situazione. Il Tribunale, però, ha ritenuto che non fosse possibile interpretare il diritto nazionale conformemente a quello comunitario in quanto ciò avrebbe portato ad una lettura del diritto nazionale contra legem, ossia contraria al tenore dell’art. 70 del Testo unico.

La sentenza del Tribunale, che ha destato ampio dibattito in dottrina [1], è stata annullata in secondo grado per errore nell’interpretazione delle disposizioni citate.

Infatti, la Corte riconosce che il “deterioramento significativo” della situazione di una banca figura tra le condizioni che giustificano la rimozione degli organi amministrativi o di controllo di una banca previste all’art. 69-octiesdecies, comma 1, lett. b), e non, invece, tra le condizioni per l’applicazione dell’articolo 70. Secondo i giudici, però, «contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale …, da questa sola circostanza non si può dedurre che un’interpretazione dell’art. 70, comma 1, del Testo unico bancario conforme all’art. 29 della direttiva 2014/59, nel senso che tale disposizione trova applicazione in caso di deterioramento significativo della situazione di una banca, avrebbe per questo carattere contra legem».

Infatti, prosegue la Corte, «una siffatta interpretazione non viola tale disposizione, dal momento che …, tra le condizioni alternative che giustificano l’applicazione della medesima disposizione figura quella relativa al fatto che “sono previste gravi perdite del patrimonio” di una banca. Orbene, la nozione di “deterioramento significativo” della situazione di una banca, pertinente nell’ambito dell’art. 29 della direttiva 2014/59, e quella di previsione di “gravi perdite del patrimonio”, di cui all’art. 70, comma 1, del Testo unico bancario, costituiscono nozioni giuridiche formulate in termini generali e simili. Infatti, un deterioramento della situazione di una banca implica necessariamente l’eventualità, in un prossimo futuro, di perdite nel patrimonio di quest’ultima, le quali, se il deterioramento è “significativo”, possono essere qualificate come “gravi”. Viceversa, se si prevede che una banca subisca gravi perdite nel patrimonio, ciò può significare solo che la situazione di tale banca subisca un deterioramento qualificabile come “significativo”».

La Corte, pertanto, ha annullato la sentenza del Tribunale e ha rimesso ad esso la causa affinché si pronunci sugli altri motivi dedotti a sostegno dell’impugnativa del provvedimento della Banca centrale europea. Infatti, il Tribunale aveva annullato detta decisione sulla scorta di uno solo dei motivi avanzati dalla ricorrente (i.e., l’errore di diritto commesso dalla Banca centrale europea nella determinazione della base giuridica utilizzata per l’adozione delle decisioni controverse), ritenendo superfluo esaminare gli altri sei: i)  violazione delle norme relative alla proporzionalità; ii) violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto di essere ascoltata; iii) nomina a commissari straordinari di persone che avevano in precedenza esercitato importanti funzioni nella direzione e nell’amministrazione della banca; iv) tentato da parte della Banca centrale europea di risolvere problemi di amministrazione con la nomina di persone che avevano causato detti problemi; v) violazione, da un lato, delle norme relative ai diritti dell’azionista e, dall’altro lato, dei principi fondamentali in materia di tutela della proprietà e del risparmio, di libertà dell’iniziativa economica privata e di autodeterminazione del cittadino nelle scelte personali; vi) inidoneità dell’amministrazione straordinaria a porre rimedio al problema constatato.

 

[1] Sulla sentenza di primo grado, si v. le riflessioni di S. Amorosino, Il Tribunale UE annulla la decisione della BCE di assoggettare Banca Carige ad amministrazione straordinaria, in Rivista di Diritto Bancario, 2022, II, 269 ss.; D. Rossano, Prime riflessioni sulla sentenza del Tribunale UE sul caso Carige: tra formalismo giuridico e realtà fattuale, in Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia, 2022, II, 57 ss.; M. Lonardi, Il Tribunale dell’Unione europea annulla la decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria adottata dalla BCE nei confronti di Banca Carige, in Rivista della Regolazione dei mercati, 2023, 173 ss., A. Magliari, L’applicazione del diritto nazionale da parte della BCE: i nodi vengono al pettine, in Giornale di Diritto Amministrativo, 2023, pp. 213 ss.; F. Maiemeri, Annullamento dell’amministrazione straordinaria e diritto di accesso documentale: risposte incerte del Tribunale UE, in Diritto della Banca e del Mercato Finanziario, 2023, I, 437 ss.; F. Annunziata e T. de Arruda, Il caso Corneli e l’applicazione del diritto nazionale da parte della Banca centrale europea, in Giurisprudenza Commerciale, 2024, I, 62 ss.; P. Manzoni, Il caso Carige: l’apertura dell’amministrazione straordinaria della banca tra diritto nazionale e Meccanismo di vigilanza unico bancario, ivi, 2024, II, 327 ss.; I. Anrò, Il diritto nazionale al vaglio della Corte di giustizia dell’Unione europea nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico, tra primato e nuovi modelli di integrazione, in Quaderni AISDUE, spec. n. 1, 2024, 1 ss.; ed E. Cecchinato, I poteri di intervento precoce della Banca Centrale Europea a dieci anni dall’istituzione del Meccanismo di Vigilanza Unico: alcune riflessioni dopo il caso Carige, in Banca Borsa Titoli di Credito, 2024, II, 1 ss.

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