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Bail-in: nei servizi di investimento rischi da esplicitare e da considerare nella valutazione di adeguatezza ed appropriatezza

26 Novembre 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Gli intermediari dovranno esplicitare alla clientela i rischi connessi con i salvataggi bancari connessi alla nuova procedura “bail–in”, tenendone altresì conto nella valutazione di adeguatezza e di appropriatezza.

Questo quanto previsto dalla Consob con la Comunicazione n. 0090430 del 24 novembre 2015, che richiama l’attenzione degli intermediari sul nuovo contesto normativo creatosi per effetto del recepimento in Italia della direttiva europea BRRG (Banking Resolution and Recovery Directive).

In particolare la Commissione evidenzia come gli intermediari dovranno assicurarsi che tutta la clientela – sia quella professionale sia quella “retail” – abbia informazioni adeguate e pertanto piena consapevolezza dei rischi connessi con le proprie scelte di investimento. La clientela dovrà altresì essere resa edotta del fatto che, in caso di avvio delle procedure di gestione della crisi da parte della Banca d’Italia in quanto soggetto all’uopo preposto, gli strumenti finanziari interessati dal “bail-in” potranno subire un abbattimento di valore fino al 100%. La clientela dovrà essere informata sul diverso grado di rischio dei vari strumenti in ragione della gerarchia in base alla quale la procedura di recupero andrà a coinvolgere clienti e investitori. Gli intermediari dovranno, infine, adottare le soluzioni procedurali più idonee a far sì che le informazioni siano recepite dalla clientela e che lo stesso intermediario possa dimostrare la loro effettiva ricezione.

Il rischi connessi al bail-in dovranno essere tenuti in considerazioni anche ai fini della valutazione di adeguatezza e appropriatezza delle operazioni rispetto al profilo dei clienti.

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