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Giurisprudenza

Azioni non quotate: inadeguatezza dell’ordine per eccessiva concentrazione

22 Settembre 2022

Segnalata da: Avv. Massimo Melpignano

Tribunale di Bari, 1 agosto 2022, n. 3066 – G.U Simone

Di cosa si parla in questo articolo

La sentenza del Tribunale di Bari, 1 agosto 2022, n. 3066 (G.U. Simone) analizza la possibilità di risolvere gli ordini di acquisto di azioni non quotate di una banca in caso di inadeguatezza delle operazioni per “eccessiva concentrazione” e per incompatibilità con gli obiettivi di investimento ricavabili dall’analisi di profilatura. dell’investitore mediante la compilazione del questionario MIFID.

Le azioni non quotate, non essendo scambiabili in un mercato regolamentato al momento della vendita, bensì solo con la banca emittente o direttamente tra i soci azionisti, determinano una concreta ed effettiva difficoltà per l’imprenditore a smobilizzarle entro un lasso di tempo ragionevole e a recuperare le somme impiegate nell’acquisto.

Nel caso di specie, gli obiettivi di investimento ricavabili dai due questionari di profilatura dell’attrice compilati rispettivamente nel 2013 e nel 2015, nonostante rivelino un’esperienza finanziaria medio-alta dell’attrice, risultano incompatibili con l’investimento in titoli illiquidi, che potrebbe astrattamente portare all’azzeramento di capitale.

Infatti, nel primo dei citati documenti l’investitore accetta la perdita di “una parte media del capitale investito”, mentre nel secondo afferma che tollererebbe solo “la perdita di una piccola parte del patrimonio investito”.

Inoltre, come accennato precedentemente, emerge anche un profilo di “eccessiva concentrazione” delle operazione rispetto alle risorse finanziarie dell’investitore, che percepisce 100.000 euro da redditi da lavoro o pensione – con debiti a medio lungo periodo per 150.000 euro- e per cui la concentrazione dell’investimento pari a 200.000 euro in un unico titolo ad alto rischio sarebbe esageratamente onerosa.

Pertanto, per entrambi riportati gli aspetti il giudice rileva la violazione delle norme della direttiva MIFID e dell’art. 40 del Reg Consob 16190/2007 con risoluzione degli ordini di acquisto e condanna dell’intermediario, previa restituzione delle azioni, alla restituzione del capitale investito, compensato con le cedole e dividendi percepiti dall’investitore, oltre gli interessi.

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