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Giurisprudenza

Azione di responsabilità nei confronti dei sindaci: fra solidarietà passiva e regime di prescrizione

25 Gennaio 2016

Federico Urbani, Attorney Trainee presso Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

Cassazione Civile, Sez. I, 14 dicembre 2015, n. 25178

Di cosa si parla in questo articolo

La pronuncia in esame ha analizzato due fondamentali aspetti riguardanti la responsabilità civile dei membri del collegio sindacale – fondata su una “condotta non reattiva” rispetto al dannoso operare degli amministratori – e, in particolare, gli effetti sul piano processuale della natura solidale della responsabilità civile dei sindaci e il regime di prescrizione dell’azione esercitata ex articolo 2394 del Codice Civile.

La Cassazione ha ribadito che la responsabilità dei membri del collegio sindacale di una società di capitali – prevista a livello normativo dall’articolo 2407, comma 2 del Codice – ha natura indubbiamente solidale rispetto a quella degli amministratori, come disposto esplicitamente dalla norma citata. Essa ha natura solidale, tuttavia, anche nei rapporti interni fra sindaci, conformemente alle ordinarie previsioni normative poste dall’ordinamento in materia di solidarietà passiva.

Dal principio sopra menzionato discende il necessario riconoscimento di una piena libertà del terzo danneggiato nella determinazione dei soggetti avverso i quali agire. A tal riguardo, la sentenza in oggetto ha sottolineato come sia possibile agire, alternativamente contro: (i) un sindaco; (ii) più sindaci; ovvero (iii) tutti i sindaci. In tutti i tre casi menzionati il terzo danneggiato potrà agire anche contro uno o più amministratori.

La domanda giudiziaria volta a far valere la responsabilità civile dei membri del collegio sindacale non deve dunque essere necessariamente proposta nei confronti di tutti i sindaci. Da un punto di vista processuale, detto principio si concretizza nella facoltà di integrare il contraddittorio nei confronti di più sindaci (ed eventualmente amministratori), non sussistendo però un obbligo di litisconsorzio che coinvolga tutti tali soggetti, “in considerazione dell’autonomia e della scindibilità dei rapporti con ciascun coobbligato in solido”.

Da diverso punto di vista, a fondamento dell’azione nei confronti dei sindaci, la Corte rileva come la responsabilità dell’organo gestorio possa essere accertata anche in via incidentale, da un punto di vista di condotta illecita (meglio, violazione dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto sociale), di nesso causale con il pregiudizio cagionato, di omissione di vigilanza dei sindaci e, infine, di nesso eziologico di quest’ultima con il danno patito dal terzo danneggiato.

Quanto al secondo principio espresso nella pronuncia in esame – dando per assunto che il periodo di prescrizione applicabile alla responsabilità dei sindaci, al pari di quella degli amministratori, è pacificamente quinquennale – la Suprema Corte ha individuato il momento in cui ha inizio la decorrenza di quest’ultimo termine.

In particolare, il periodo di prescrizione applicabile all’azione di responsabilità esercitata ex articolo 2394 del Codice Civile (applicabile ai membri del collegio sindacale in forza di quanto disposto dall’articolo 2407 del Codice) inizia a decorrere “dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto”. Da ciò consegue, vista l’ampiezza del principio, che non si rende necessario che tale insufficienza patrimoniale risulti da un bilancio di esercizio approvato in sede assembleare, ben potendosi verificare in via autonoma la “rottura dell’equilibrio patrimoniale della società”.

Nello specifico caso in cui, peraltro, l’azione sia esercitata a seguito dell’apertura di una procedura fallimentare, tale termine di inizio della decorrenza potrà certamente trovare avvio anche in un momento anteriore alla data di apertura della procedura concorsuale in esame. L’eventuale onere di tale prova ricade tuttavia in capo al sindaco (o amministratore) che abbia interesse acciocché il termine decorra da un momento il più risalente possibile.

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