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Azione di restituzione immobili: approvato il DDL semplificazioni

1 Dicembre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

La Camera ha approvato in via definitiva nella seduta del 26 novembre 2025 il c.d. DDL semplificazioni, contenente, fra le altre misure previste, la revisione della disciplina dell’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti di beni immobili oggetto di donazione.

Si ricorda che in base all’attuale disciplina del Codice civile (artt. 560 e ss. C.c.) alla morte del donante, il valore dei beni donati viene riunito fittiziamente al valore dei beni ereditari, per stabilire se gli eredi legittimi abbiano visto negato o leso il proprio diritto alla quota ereditaria di legittima: in tal caso, hanno il diritto di recuperare i beni immobili oggetto di donazione (o il loro valore) non solo nei confronti del donatario, ma anche nei confronti di chi li abbia acquistati dal beneficiario della donazione (esercitando l’azione di restituzione).

Le modifiche poste in essere dall’art. 44 del DDL semplificazioni, in sostituzione dell’attuale regime che prevede l’esperimento dell’azione di riduzione del bene donato al fine di determinare la restituzione dello stesso alla massa ereditaria, viene prevista la possibilità di provvedere mediante indennizzo economico dell’erede o del legatario leso.

Inoltre, si dispone che gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 C.c. trovino applicazione alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore del provvedimento, mentre gli stessi articoli (nel testo precedente la modifica) continueranno ad applicarsi con riguardo alle successioni aperte in data anteriore.

Per effetto del diverso regime introdotto, quindi, il terzo che abbia acquistato il bene non sarà più tenuto a restituirlo, ed a tutela degli eredi eventualmente lesi è previsto l’obbligo del donatario – e, in via sussidiaria, del terzo acquirente a titolo gratuito – di compensare in denaro il legittimario pretermesso, nei limiti del vantaggio conseguito e in caso di insolvenza del donatario.

In tal modo, inoltre, tali beni potrebbero essere costituiti in garanzia, con eventuale accensione di ipoteca, così semplificando l’accesso al credito.

I legittimari non potranno quindi richiedere agli aventi causa la restituzione del bene donato, bensì saranno titolari solo nei confronti del donatario di un diritto di credito, commisurato al valore del bene donato.

Conseguentemente:

  • viene modificato l’art. 561 C.c. in materia di pesi e ipoteche costituite dal donatario, prevedendo l’efficacia degli stessi e il conseguente diritto di credito del legittimario commisurato al minor valore del bene
  • vengono modificati gli artt. 2652 e 2690 C.c., eliminando dal n. 8) dell’art. 2652 C.c. la regola che prevede la trascrizione della domanda di riduzione delle donazioni e collocandola nell’art. 2652, n. 1), C.c., con conseguente assoggettamento della trascrizione della domanda di riduzione delle donazioni al regime di opponibilità ivi previsto.
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