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Flash News

L’Avvocato UE sul regime fiscale applicabile a fusioni, scissioni e conferimenti d’attivo tra società intracomunitarie

24 Gennaio 2018
Di cosa si parla in questo articolo

L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Melchior Wathelet, ha presentato le proprie conclusioni nelle cause riunite C-327/16 e C-421/16, in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 8 della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi.

Di seguito le conclusioni:

1) L’articolo 8, paragrafo 1 e l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi, non ostano a un meccanismo che rinvia l’imposizione della plusvalenza accertata in occasione di un’operazione di scambio di titoli rientrante nell’ambito di applicazione di detta direttiva al momento della successiva cessione di tali titoli.

2) L’articolo 8, paragrafo 1 e l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 90/434 devono essere interpretati nel senso che la plusvalenza derivante da uno scambio di titoli può essere assoggettata ad imposta in occasione della loro successiva cessione dallo Stato membro che deteneva il potere impositivo su tale plusvalenza al momento dell’operazione di scambio, anche qualora la successiva cessione dei titoli oggetto dello scambio possa rientrare nella competenza fiscale di un altro Stato membro.

3) L’articolo 49 TFUE osta a che uno Stato membro, in cui la plusvalenza derivante da scambio è stata collocata in regime di differimento di imposta conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 90/434, fino alla successiva cessione dei titoli scambiati, assoggetti ad imposta tale plusvalenza al momento di tale cessione senza tenere conto delle minusvalenze intervenute dopo lo scambio, qualora tale vantaggio sia accordato a un soggetto passivo residente. Il fatto che la successiva cessione dei titoli scambiati non rientri nella competenza fiscale di detto Stato membro non giustifica siffatto trattamento discriminatorio.

4) Se il diritto nazionale prevede un meccanismo di differimento dell’imposizione, fino alla loro successiva cessione, di una plusvalenza accertata in occasione di un’operazione di scambio di titoli rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 90/434 e tale diritto prevede che, per i soggetti passivi residenti, siano prese in considerazione le minusvalenze intervenute dopo la scambio dei titoli, lo Stato membro di provenienza deve, conformemente all’articolo 49 TFUE, accordare il medesimo vantaggio ai soggetti passivi non residenti. Tale obbligo non impone allo Stato membro di provenienza di rinunciare ad assoggettare ad imposta la plusvalenza derivante da scambio in ragione del fatto che la successiva cessione dei titoli scambiati non rientri nella sua competenza fiscale.

5) Le modalità relative all’eventuale imputazione di una minusvalenza realizzata al momento della successiva cessione dei titoli rientrano nell’ambito del diritto nazionale dello Stato membro di provenienza nel rispetto del diritto dell’Unione, in particolare dell’articolo 49 TFUE.

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