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Giurisprudenza

Avviso bonario impugnabile se riconosce parzialmente il credito d’imposta

29 Luglio 2025

Angelica Chiara Tazzioli, Dottoranda di ricerca in diritto tributario – Università degli Studi di Milano-Bicocca

Cassazione Civile, Sezione V, ordinanza 14 aprile 2025, n. 10732 – Pres. Giudicepietro, Rel. Macagno

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’ordinanza n. 10732/2025, la Suprema Corte si è espressa in tema di comunicazione di irregolarità, ex art. 36 bis, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 (c.d. avviso bonario), statuendo che, qualora l’amministrazione finanziaria riconosca solo parzialmente un credito d’imposta indicato in dichiarazione, essa assurge, implicitamente, a diniego di rimborso impugnabile nei termini di cui all’art. 21, D. Lgs. n. 546/1992.

Nel caso esaminato, una S.R.L. aveva impugnato il silenzio/rigetto formatosi a seguito di due richieste di rimborso, in relazione alla maggiore imposta versata rispettivamente negli anni 2015 e 2016 ed aventi ad oggetto l’agevolazione c.d. Tremonti ambientale.

Il quantum oggetto dell’istanza era stato, tuttavia, ridotto nel suo ammontare con successiva comunicazione di irregolarità emessa ai sensi dell’art. 36 bis citato (avviso bonario).

Instaurato il contenzioso, l’Erario contestava l’esistenza stessa dell’atto impugnato giacché il rimborso era già stato richiesto attraverso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2016 e 2017, rispettivamente, per i rimborsi d’imposta relativi al 2015 e al 2016. 

Il ricorso, inizialmente accolto in primo grado, veniva successivamente respinto in appello.

In sede di legittimità, la società lamentava, tra i diversi motivi di doglianza, l’illegittimità della sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva affermato che la comunicazione di irregolarità possa valere come diniego di rimborso.

Ad avviso della ricorrente, infatti, resterebbe ferma la necessaria adozione di un provvedimento di diniego espresso emesso a seguito di apposita attività istruttoria.

Dopo aver riepilogato le norme disciplinanti l’agevolazione in parola, il Collegio ha ribadito, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, che la richiesta di rimborso deve intendersi già presentata con la mera compilazione, in sede di dichiarazione annuale, del quadro relativo all’importo di cui si chiede la restituzione.

Per altri versi, qualora dinanzi un’istanza di rimborso presentata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 l’Amministrazione finanziaria provvedesse, riconoscendo un rimborso parziale, allora quest’ultimo atto acquisterà valore di diniego in relazione alla restante parte di credito in origine pretesa dal contribuente.

Ne deriva, a corollario, che tale provvedimento costituisce un atto autonomamente impugnabile quale rifiuto espresso, nei termini fissati dalla legge, non essendo possibile avanzare una nuova domanda di rimborso, a fronte dell’integrale rifiuto della primigenia istanza, che determini la formazione di un silenzio/rigetto a sua volta impugnabile.

In conclusione, qualora le comunicazioni di irregolarità abbiano ad oggetto richieste di rimborso a cui non fa seguito alcun atto impositivo da parte dell’Erario, le stesse costituiscono, limitatamente alla parte non rimborsata, provvedimenti di rigetto implicito autonomamente impugnabili nei termini e nei modi prescritti dall’ordinamento.

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