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Giurisprudenza

L’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto

5 Ottobre 2016

Ivana Clemente

Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 Maggio 2016, n. 10541

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si è pronunciata in tema di cessione di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c., statuendo che questa è ravvisabile quando nel ramo ceduto sia identificabile una propria autonomia funzionale, esistente già al momento della cessione. La Corte precisa che tale autonomia consiste nella capacità del ramo ceduto (i) di provvedere con i propri mezzi ad uno scopo produttivo e (ii) di svolgere, indipendentemente dal complesso cedente e senza integrazioni significative da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui era finalizzato nell’impresa cedente anteriormente alla cessione. La sentenza in oggetto, inoltre, puntualizza che la prova dei suddetti requisiti incombe su chi intende avvalersi della disciplina del trasferimento di azienda o di un suo ramo, la quale costituisce un’eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto ex art. 1406 c.c.

In merito al requisito della preesistenza del ramo e dell’autonomia funzionale, la Suprema Corte ribadisce che l’art. 2112 c.c., nel testo modificato dal D. Lgs. n. 276 del 2003, consente al cedente e al cessionario di definire i contenuti e l’insieme dei mezzi oggetto del negozio che realizzino un complesso la cui autonomia sia identificabile in modo oggettivo e non, al contrario, qualificata come tale dai contraenti.

Aderendo all’orientamento della Corte di Giustizia, la sentenza in oggetto chiarisce che il requisito dell’autonomia funzionale dev’essere interpretato in modo da limitare le ipotesi di deroga al principio generale di cui all’art. 1406 c.c. per evitare operazioni che pregiudichino i diritti dei lavoratori ceduti. La Corte di Cassazione, quindi, per il caso in cui i contraenti stipulino un contratto d’appalto la cui esecuzione avvenga utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, precisa che è applicabile la disciplina disposta dall’art. 2112 c.c. solo quando il trasferimento del personale sia accompagnato dal complesso degli altri elementi che lo rendeva autonomamente idoneo allo svolgimento del servizio.

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