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Giurisprudenza

L’Aumento di capitale secondo la ricostruzione della Cassazione

12 Maggio 2022

Cassazione Civile, Sez. V, 10 maggio 2022, n. 14785 – Pres. Chindemi, Rel. Lo Sardo

Di cosa si parla in questo articolo

Con Ordinanza n.14785 del 10 maggio 2022 (Pres. Chindemi, Rel. Lo Sardo), la Quinta sezione civile della Corte di Cassazione si è soffermata sul tema dell’aumento di capitale nelle società.

L’Ordinanza, che muove da controversia di natura fiscale sull’imposta di registro nella cessione totalitaria di quote sociali, si sofferma in particolare sui seguenti profili che qui maggiormente interessano.

1. Natura dell’aumento di capitale

L’aumento di capitale viene a realizzare un contratto tra la conferitaria ed il socio o il terzo conferente.

Rappresenta quindi un atto di organizzazione interno alla società, il cui potere è generalmente riservato all’assemblea dei soci.

La relativa deliberazione non esclude la diversa funzione, assimilabile ad una proposta negoziale, indirizzata ai soci o ai terzi, che ha ad oggetto una partecipazione, una funzione, pertanto, indirizzata alla nascita di nuovi rapporti intersoggettivi.

2. La volontà dei conferenti

La manifestazione di volontà dei conferenti corrisponde alla sottoscrizione delle quote o azioni o, come nel caso di conferimento in natura, anche semplicemente con il conferimento.

3. Effetti della delibera di aumento di capitale

La deliberazione non è idonea, in via autonoma, a perfezionare in automatico la modifica del contratto sociale, essendo infatti necessario l’incontro delle volontà della società e dei sottoscrittori del nuovo capitale.

Di conseguenza, per il perfezionarsi dell’aumento di capitale, la delibera assembleare non è sufficiente, infatti, è necessaria anche la dichiarazione di adesione dei soci o, se del caso, dei terzi sottoscrittori.

La sottoscrizione della quota del nuovo capitale, così come deliberato dall’assemblea, è diversa dalla manifestazione di voto del socio.

4. L’aumento di capitale in natura

Per quanto riguarda l’aumento deliberato con conferimento in natura, trova nel collegamento con la delibera assembleare la sua causa negoziale, pertanto, la validità del conferimento con riferimento all’espressione della volontà contrattuale, non può essere esaminata indipendentemente da quelle della deliberazione medesima, stante la sussistenza di un contratto di scambio.

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