IVASS ha pubblicato gli esiti della pubblica consultazione sullo schema delle disposizioni tecniche e attuative ex art. 13 del decreto del MIMIT n. 215/2024, recante il Regolamento sull’arbitro assicurativo unitamente alle risoluzioni in risposta alle osservazioni proposte.
Fra le risoluzioni IVASS pubblicate, se ne segnalano alcune di rilievo per l’attuazione e applicazione del decreto.
Sulla collaborazione orizzontale tra i diversi organismi di ADR (ABF, ACF, Arbitro assicurativo)
IVASS, al commento n. 1, precisa in particolare che la definizione dei confini delle competenze tra gli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie del settore finanziario “potrà essere oggetto di approfondimento e chiarimento nell’ambito delle forme di collaborazione che verranno a breve attivate, compresa la sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa tra le rispettive Autorità“.
Sulla gestione dei sinistri CARD (sinistri soggetti al meccanismo di indennizzo diretto)
IVASS, al commento n. 4 e successive similari, precisa in particolare che per tali sinistri, “il ricorso, previa presentazione di reclamo, deve essere promosso nei confronti della propria compagnia assicurativa (i.e. impresa Gestionaria) e non della compagnia del responsabile civile. Analoga informativa sarà resa nella guida utente e della procedura guidata pubblicate sul sito internet dell’Arbitro Assicurativo”
Sui sinistri sottoposti a controlli antifrode
Alla richiesta se tali sinistri ricadano nella cognizione dell’arbitro assicurativo, IVASS, al commento 4, precisa che “l’Arbitro Assicurativo non può in nessun caso esprimersi in merito alla fraudolenza di un sinistro, non disponendo di strumenti idonei ad effettuare il relativo accertamento che, pertanto, va rimesso all’Autorità giudiziaria. Pertanto, laddove l’istruttoria relativa al sinistro sia stata devoluta all’Unità antifrode dell’impresa (cc.dd. Aree Speciali), come comunicato dalla stessa in sede di controdeduzioni senza la necessità di ulteriori dettagli nel merito, il collegio adotterà le opportune risoluzioni sul ricorso (cfr. articolo 11, comma 8 del regolamento ministeriale ai sensi del quale “il collegio dichiara l’inammissibilità del ricorso quando, ai fini della decisione, sono necessari gli accertamenti istruttori che ai sensi dell’articolo 3, comma 3, non può disporre”)”.
Sull’applicazione delle azioni dirette nell’ambito della RC sanitaria
IVASS, al commento 4, precisa, circa l’applicabilità dell’azione diretta ex art. 12 c. 6 L. 24/2017 (che rimandava ad un decreto ministeriale di attuazione), che ” il decreto attuativo n. 232/2024 è entrato in vigore il 16 marzo 2024 e da tale data l’azione diretta dovrebbe ritenersi consentita, anche per i contratti già stipulati a quella data, come del resto sostenuto dalla giurisprudenza di merito prevalente espressasi sino ad ora. Rimane impregiudicata la questione delle eccezioni di merito opponibili al terzo danneggiato, che dovrà essere valutata dal Collegio: le imprese hanno 24 mesi per adeguarsi“.
Sull’informativa alla clientela
In risposta ad un quesito relativo alle modalità di informativa verso i potenziali contraenti, ovvero se possa essere fornita attraverso i siti internet delle imprese o, in subordine, nei documenti ove è già presente l’indicazione sulla risoluzione delle controversie vale a dire nel Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (c.d. DIPA), IVASS, sempre al commento 4 e 5, precisa che “provvederà a modificare i Regolamenti nn. 40 e 41 del 2018 al fine di adeguare gli obblighi di informativa alle nuove norme in materia di Arbitro Assicurativo“. Nel quesito si rappresentava infatti che, qualora venisse accolta la soluzione di utilizzare il DIPA, sarebbe necessario aumentare il numero delle pagine disponibili e di prevedere un congruo periodo di adeguamento, facendo anche ricorso alla modalità di rinvio al sito internet dell’impresa per i dettagli.
Sul necessario coordinamento fra reclamo a IVASS e ricorso all’Arbitro Assicurativo
IVASS, al commento 7 (e successivi similari), precisa che: “non sembrano concretamente realizzabili situazioni in cui il procedimento sanzionatorio si concluda prima della decisione dell’Arbitro Assicurativo, data la diversa tempistica dei due procedimenti. Ne consegue che gli stessi possono procedere in parallelo senza particolari rischi di incoerenza in concreto […] l’Arbitro Assicurativo è un ADR di natura decisoria. Le sue decisioni potranno quindi risolvere nel merito le singole controversie se il collegio ritenga adeguato il supporto documentale presentato dalle parti. Ove non eseguite, tali decisioni espongono il convenuto soccombente alla pubblicazione dell’inadempimento sul proprio sito internet e su quello dell’Arbitro medesimo. La gestione dei reclami verso comportamenti di imprese e intermediari consente invece all’Istituto di rilevare possibili irregolarità nella gestione dei contratti o dei sinistri e di adottare le misure ritenute idonee per superare le criticità riscontrate. Si tratta di un’attività che non è preordinata alla risoluzione delle controversie nel merito, pur agevolandola in virtù del potere dell’IVASS di moral suasion nei confronti dei soggetti vigilati, con attivazione dell’eventuale procedimento sanzionatorio in presenza di accertate violazioni“.
Sul coordinamento fra il procedimento ex Regolamento 24/2008 ISVAP e il ricorso all’Arbitro assicurativo
IVASS, nel commento 14 (ultima parte), chiarisce ulteriormente che, in riferimento alla lamentata assenza di una disciplina sulle collaborazioni orizzontali fra Compagnia emittente e intermediario proponente: “il regolamento reclami (articolo 10 quaterdecies) convoglia la gestione degli stessi, a prescindere da chi abbia tenuto il comportamento lamentato, verso l’intermediario emittente (che ha il rapporto diretto con l’impresa), mentre la procedura guidata consente al cliente di presentare il ricorso sia contro l’emittente sia verso il proponente (colui che entra in contatto con il cliente), a seconda del motivo di doglianza. Ciò in ragione del fatto che entrambi si trovano su un piano di parità e sono solidalmente responsabili ex lege per i danni eventualmente subiti dal cliente e discendenti dal rapporto di collaborazione, salve successive azioni di regresso tra le parti coinvolte (articolo 42, comma 5, Regolamento IVASS n. 40/2018).
Sull’adesione all’arbitro assicurativo delle imprese SEE operanti in Italia in LPS
In risposta ad un quesito che chiedeva se l’impresa estera – nella comunicazione di non adesione all’arbitro in quanto aderente ad altro sistema di ADR – potesse prendere in considerazione il sistema di ADR dello Stato in cui è stabilita la sede secondaria che opera in LPS in Italia, in alternativa a quella dello Stato in cui ha la sede legale, IVASS, al commento 21, precisa che “deve ritenersi che debba prendersi in considerazione il sistema alternativo presente nello Stato in cui ha sede legale l’impresa che ha istituito la sede secondaria che opera in LPS in Italia“.
Sulla legittimazione attiva dei cessionari del credito
IVASS, al commento n. 69, precisa che la cognizione dell’Arbitro Assicurativo inerisce a controversie derivanti da un contratto di assicurazione (articolo 3 del regolamento ministeriale). Pertanto, il ricorso può essere presentato soltanto da coloro che vantano titolo derivante dal contratto (oggetto del ricorso) a ricevere prestazioni assicurative e non anche da coloro che maturano tale diritto in forza di operazioni negoziali distinte.