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ADR

Arbitro assicurativo: le disposizioni attuative IVASS

23 Maggio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

IVASS, con provvedimento n. 106122 del 23 maggio 2025, ha pubblicato la versione definitiva, all’esito della pubblica consultazione, delle disposizioni tecniche e attuative di cui all’art. 13 del decreto MIMIT 6 novembre 2024, n. 215, relativamente all’arbitro assicurativo e ai criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela sulle prestazioni e i servizi assicurativi.

In particolare IVASS, in attuazione dell’art. 13 del regolamento ministeriale, ha adottato disposizioni tecniche e attuative di dettaglio sulla composizione dell’arbitro e la procedura di ADR, con particolare riferimento:

  • alle modalità di adesione all’Arbitro Assicurativo: le imprese di cui all’elenco II, in appendice all’albo delle imprese e gli intermediari, di cui all’elenco annesso al RUI, che non intendono aderire all’Arbitro Assicurativo, ne danno comunicazione a IVASS a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato entro il 30 luglio 2025, specificando il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie FIN-NET cui aderiscono e l’indirizzo del relativo sito internet
  • alla procedura di selezione e nomina dei componenti del collegio: IVASS, ai fini della selezione dei componenti di propria spettanza, pubblicherà sul proprio sito internet e su quello dell’Arbitro Assicurativo un avviso contenente modalità e termini per la presentazione delle candidature
  • alle modalità tecniche ed operative di svolgimento delle riunioni del collegio: IVASS individua nel dettaglio gli adempimenti della Segreteria circa la convocazione, le modalità prevalentemente telematiche degli incontri, e disciplina altresì, fra gli altri, il ruolo di coordinamento del Presidente del Collegio
  • all’attività della segreteria tecnica
  • agli adempimenti per la presentazione del ricorso all’Arbitro Assicurativo: sul sito web dell’Arbitro Assicurativo sarà messo a disposizione un portale per la presentazione del ricorso, secondo una procedura guidata; inoltre, la clientela potrà presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo nei confronti delle imprese di assicurazione e/o degli intermediari, tra cui:
    • l’impresa, per gli aspetti che la riguardano e per quelli relativi al comportamento dei propri dipendenti e degli intermediari iscritti nella sezione C) del Registro Unico degli Intermediari (RUI), in quanto produttori diretti che operano per conto e sotto la piena responsabilità dell’impresa
    • gli intermediari iscritti nelle sezioni A), B), D), ed F) del RUI in quanto intermediari di riferimento, per gli aspetti che li riguardano e per quelli relativi al comportamento dei propri dipendenti e collaboratori iscritti nella sezione E)
    • gli intermediari iscritti nell’elenco annesso al RUI per gli aspetti di propria pertinenza e per quelli riguardanti il comportamento dei dipendenti e collaboratori iscritti nella sezione E)
  • adempimenti successivi alla decisione: la comunicazione di avvenuta esecuzione della decisione di cui all’art. 12, c. 1 del regolamento ministeriale potrà essere effettuata anche tramite le rispettive associazioni di categoria; ciascuna parte potrà richiedere la correzione di meri errori materiali e di calcolo contenuti nella decisione, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione completa della motivazione; le decisioni più rilevanti adottate dal collegio, individuate dal Presidente, saranno pubblicate sul sito web dell’Arbitro Assicurativo 
  • pubblicità dell’inosservanza della decisione: se l’intermediario non ha un proprio sito internet, assolve agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 12, c. 2 del regolamento ministeriale, mediante affissione di apposita comunicazione all’interno dei propri locali; dopo 30 giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell’Arbitro Assicurativo della notizia dell’inadempienza alla decisione del collegio da parte dell’impresa e/o dell’intermediario soccombente, sul sito internet dell’Arbitro Assicurativo viene annotata la mancata ricezione della comunicazione di assolvimento di tali obblighi
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