WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05


WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Applicabilità del divieto di anatocismo dal 01 gennaio 2014: nuova conferma dal Tribunale di Milano

24 Settembre 2015

Avv. Alessio Fiacchi

Tribunale di Milano, 5 agosto 2015

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza emessa in data 5 agosto 2015, il Tribunale di Milano Sez. Feriale, chiarisce alcuni fondamentali punti in merito al divieto di anatocismo sancito dall’ art. 120.2 T.U.B. così come novellato dalla legge di stabilità n° 147/2013.

Da un punto di vista sostanziale, viene innanzitutto escluso ogni dubbio interpretativo circa il divieto di praticare ulteriormente l’anatocismo bancario, poiché nessun diverso significato può essere attribuito alla proposizione secondo cui “nell’esercizio dell’attività bancaria, gli interessi non possono produrre interessi ulteriori e, dunque, sono da calcolarsi esclusivamente sulla sorte capitale”.

La chiarezza e l’univocità di tale enunciato rende la norma in questione immediatamente precettiva, anche se il CICR (che ne è incaricato) non ha ancora fissato modi e criteri di contabilità bancaria idonei a dare attuazione a tale principio.

Il Tribunale interviene, altresì, escludendo la postulata contrarietà del divieto di anatocismo, sancito all’art. 120 T.U.B., con i principi generali dell’ UE: la materia non risulta armonizzata, pertanto non sussiste alcuna contrarietà ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, potendo, gli Stati Membri regolarsi autonomamente.

Da un punto di pista prettamente procedurale, invece, l’ordinanza in esame chiarisce che le Associazioni di consumatori ed utenti inserite nell’elenco di cui all’art 137 C.d.C. sono legittimate ad agire ex art. 140 del Codice stesso, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori ogniqualvolta sia ipotizzata una violazione dei diritti fondamentali degli utenti, elencati all’art.2 C.d.C.. Tra questi vi è certamente il diritto dei consumatori “alla correttezza, alla trasparenza e all’equità nei rapporti contrattuali”, che può ben dirsi leso in caso di violazione dell’art. 120.2 T.U.B..

Il Tribunale, afferma, altresì, che i “giusti motivi di urgenza” indicati dall’art. 140 C.d.C., non coincidono con il requisito di “pregiudizio imminente ed irreparabile” richiesto dall’ art. 700 c.p.c., ma corrispondono all’esigenza di evitare il protrarsi o la creazione ex novo di situazioni contra legem, nonché il cristallizzarsi di pregiudizi il cui ristoro comporterebbe iniziative giudiziarie costose e disincentivanti per i consumatori.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Maggio
Clausole di fallback e piani di sostituzione nel nuovo 118-bis TUB

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 16/05


WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05

Iscriviti alla nostra Newsletter