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Appalti: cause di esclusione per gravi violazioni in materia fiscale

13 Ottobre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) del 28 settembre 2022 recante disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate.

Il decreto in esame, specifica i limiti e le condizioni per l’applicazione della causa di esclusione dalla partecipazione a una gara di appalto dei soggetti che hanno commesso gravi violazioni, non definitivamente accertate, in materia fiscale.

Ai sensi del decreto in oggetto, viene considerata come violazione l’inadempimento agli obblighi, attinenti al pagamento di tasse e imposte derivanti dalla:

  • notifica di atti impositivi, derivanti da attività di controllo degli uffici;
  • notifica di atti impositivi, derivanti da attività di liquidazione degli uffici;
  • notifica di cartelle di pagamento riguardanti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità inviate a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.

La violazione individuata dai punti precedenti viene considerata come grave quando è relativa all’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per una somma che, escludendo sanzioni ed interessi, è pari o superiore al 10 percento del valore dell’appalto.

Per gli appalti divisi in lotti, la soglia di gravità dev’essere comparata al valore del lotto per il quale il soggetto concorre.

In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità dev’essere comparata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.

In ogni caso l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.

Le violazioni, come sopra individuate e determinate, si considerano non definitivamente accertate, e pertanto come valutabili dalla stazione appaltante per l’esclusione, quando siano trascorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

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