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Antiriciclaggio: il nuovo provvedimento IVASS sulla mitigazione del rischio

14 Luglio 2021
Di cosa si parla in questo articolo

IVASS ha pubblicato il Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021, in attuazione degli articoli 15 e 16 del d. lgs. 21/11/2017 n. 231, recante le disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e di revisione interna e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette.

Rientrano nella definizione di “soggetti obbligati”, qualora operino nei rami vita di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private (CAP):

  • le imprese di assicurazione italiane, le sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale in uno Stato SEE, e le imprese stabilite senza succursale con sede in uno Stato SEE di cui all’articolo 3, comma 2, lettera u), del decreto antiriciclaggio;
  • gli intermediari assicurativi di cui alle sezioni A, B e D del Registro degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, del CAP, nonché gli analoghi intermediari assicurativi annotati nell’elenco annesso al registro a seguito della notifica di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice, limitatamente alla distribuzione – in regime rispettivamente di libera prestazione di servizi e di stabilimento – nel territorio della Repubblica Italiana di prodotti assicurativi rientranti nei rami di attività elencati all’articolo 2, comma 1, del Codice.

Con il presente Provvedimento l’Istituto si propone di indicare i criteri e le metodologie ai quali i soggetti obbligati operanti nel comparto vita si attengono nell’analisi e nella valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Nella concreta applicazione del principio di proporzionalità, vengono inoltre individuati i soggetti esonerati dall’applicazione di tali prescrizioni, nonché procedure semplificate, in ragione delle peculiari caratteristiche della propria operatività.

Vengono inoltre specificati i requisiti sulla base dei quali i soggetti vigilati, ai fini della mitigazione del rischio, adottano presidi, procedure e controlli differenziati, in un’ottica di contenimento dei costi imposti dalla regolamentazione, e comunque contemperando le esigenze di tutela del patrimonio e dell’economia pubblica sottese alla normativa antiriciclaggio con l’adeguata declinazione del principio di proporzionalità.

Il Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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