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Flash News

Anomalie nelle dichiarazioni IVA e modalità di comunicazione AE

9 Ottobre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 369141 del 09 ottobre 2025, ha chiarito le modalità con cui mette disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra le operazioni IVA trasmesse telematicamente e i dati delle dichiarazioni IVA da cui risulterebbero delle anomalie.

L’art. 1, c. 636, L. 190/2014 prevede infatti che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con tali elementi e informazioni, siano messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, in quanto, in particolare, tali informazioni forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D. Lgs. 472/1997.

Tale comportamento potrà essere posto in essere:

  • a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata, ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza
  • ad eccezione della notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con cui i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.  

Pertanto, quanto alle modalità di comunicazione, l’Agenzia trasmette una comunicazione, contenente le informazioni citate, al domicilio digitale dei singoli contribuenti, consultabili altresì, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata nel proprio “Cassetto fiscale”.

I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, possono quindi regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’art. 13 D. Lgs. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

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