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Giurisprudenza

Per l’anatocismo si applica senz’altro la normativa della l. 27.12.2013, n. 147

1 Ottobre 2014

Corte d’Appello di Genova, Sez. III, 17 marzo 2014

Di cosa si parla in questo articolo

Si tratta di un obiter. Ma, a dir la verità, molto importante, perché è il primo provvedimento che tocca, a quanto consta, la regolamentazione dell’anatocismo come posta in essere dalla l. 27.12.2013, n. 147, come modifica della norma del T.U.B. (art. 120).

Da notare, in particolare, come il provvedimento della Corte di Appello di Genova non consideri in alcun modo l’intervento del Cicr: considerandolo del tutto eventuale nel contesto della norma citata.

L’applicazione della legge senza transito dal CICR è stata sostenuta in letteratura. In particolare, si è rilevato come il disposto normativo della legge n. 147/2013 si applica (secondo quanto disposto dalla legge distabilità) sin dal primo gennaio 2014, senza bisogno di interventi del Cicr.

Le prescrizioni di base della norma si applicano, infatti – secondo quanto espressamente previsto dall’art. 120, comma 2, T.U.B. – «in ogni caso»: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

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