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Giurisprudenza

Anatocismo: il divieto ex art. art. 120 comma 2 TUB è immediatamente applicabile anche in assenza della delibera CICR

26 Agosto 2015

Tribunale di Milano 29 luglio 2015

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza del 29 luglio 2015 il Tribunale di Milano ha confermato il proprio orientamento sull’immediata applicabilità del divieto di anatocismo sancito dal nuovo art. 120, comma 2, TUB, affermando quanto segue.

La modifica dell’art. 120, II comma Tub introdotta con l’art. 1, comma 629 L. n. 147/13, ha reintrodotto espressamente il divieto di anatocismo in materia bancaria, come emerge dall’interpretazione letterale dell’espressione “gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori”, in collegamento col successivo periodo, che impone di calcolare gli interessi capitalizzati esclusivamente sulla sorte capitale.

Questa interpretazione corrisponde anche alla volontà del Legislatore, come si evince dalla relazione di presentazione della proposta di legge alla Camera, nella quale si afferma che la proposta intendeva sancire l’illegittimità della prassi bancaria dell’anatocismo e come si deduce dalla mancata conversione in legge dell’art. 31 D.L. n. 91/14, il quale aveva ripristinato l’anatocismo bancario.

La norma in esame è d’immediata applicazione, senza necessità di attendere l’intervento del CICR, considerato che la norma ha demandato al CICR il compito d’individuare le modalità ed i criteri per la contabilizzazione degli interessi che maturano nel corso del rapporto, fermo restando il divieto di produzione d’interessi ulteriori su quelli contabilizzati periodicamente, sancito dalla lettera b della norma.

Non è, quindi, conforme al principio di correttezza nei rapporti contrattuali con i Consumatori ex art. 2 lett e Cod. Cons., la condotta della Banca resistente la quale, nonostante la modifica normativa dell’art. 120 TUB, continua ad applicare la clausola anatocistica per gli interessi passivi secondo le modalità indicate dalla delibera CICR del 2000 anche dopo il 1.1.2014, data di entrata in vigore della nuova disciplina di legge.

Tale inerzia non è oggettivamente giustificabile ove si consideri che la resistente, come operatore professionale qualificato, dispone degli strumenti tecnici per applicare nei rapporti contrattuali in corso- in via provvisoria in attesa dell’intervento del CICR- un sistema di contabilizzazione degli interessi rispettoso del divieto di anatocismo.

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