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Anagrafica sulle controparti degli intermediari vigilati: aggiornata la Circolare Banca d’Italia

21 Marzo 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2022, il Comunicato della Banca d’Italia recante il 1° aggiornamento della Circolare n. 302/2018 – Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d’Italia: istruzioni per gli intermediari.

La Banca d’Italia, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, raccoglie numerose informazioni anagrafiche sulle controparti degli intermediari vigilati. A supporto di tali rilevazioni, la Banca d’Italia utilizza l’Anagrafe dei Soggetti. un registro nel quale sono censiti e identificati con un codice univoco tutti i soggetti a cui si riferiscono le segnalazioni che gli intermediari creditizi e finanziari effettuano all’Istituto, sulla base delle disposizioni normative e delle istruzioni di settore emanate in materia.

Con la presente Circolare, espressione della potestà regolamentare della Banca d’Italia, diretta sia agli intermediari vigilati che ai soggetti i cui dati anagrafici sono oggetto di segnalazione, vengono forniti, anche ai sensi degli artt. 6, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter, comma 1, del d.lgs. 196/2003:

  • informazioni sulle finalità, le caratteristiche e il contenuto dell’Anagrafe;
  • disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali dei soggetti censiti in Anagrafe e, in particolare, sulle caratteristiche e sul funzionamento dell’Anagrafe, sulla finalità di interesse pubblico perseguita e sulla modalità di trattamento, sulle tipologie di dati trattati, sui soggetti interessati coinvolti e sui loro diritti, sulle misure adottate a tutela della protezione dei dati, nonché sulla condivisione dei dati con altre autorità di settore;
  • istruzioni agli intermediari creditizi e finanziari sulle modalità di alimentazione e consultazione dell’Anagrafe, distinte a seconda della partecipazione o meno al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi (denominato “Centrale dei rischi”).
Di cosa si parla in questo articolo

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