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ANAC: trasparenza patrimoniale per intestazioni fiduciarie e trust

23 Ottobre 2026
Di cosa si parla in questo articolo

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2026 il comunicato avente ad oggetto l’approvazione da parte di ANAC della delibera n. 387 del 06 ottobre 2026, concernente gli obblighi di dichiarazione patrimoniale in capo ai soggetti che svolgono funzioni pubbliche, con particolare riferimento ai trust dei quali mantengono il controllo ed alle intestazioni fiduciarie.

Il provvedimento ridefinisce la portata degli obblighi di pubblicità introdotti dall’art. 14 par. 1 lett. f) del D. Lgs. n. 33/2013, superando l’orientamento restrittivo della precedente Determinazione ANAC n. 241 dell’8 marzo 2017 alla luce dei vincoli di trasparenza sostanziale delineati dalla Direttiva 2026/1021/UE sulla lotta contro la corruzione.

In particolare, la Direttiva 2026/1021 si concentra sulla conoscibilità e verificabilità degli asset patrimoniali, al fine di valorizzare il ruolo della trasparenza dell’attività di chi svolge funzioni pubbliche di alto livello in amministrazioni/enti pubblici.

Si ricorda come il principio di trasparenza consista nell’accessibilità totale dei dati relativi alla consistenza del patrimonio di chi ricopre una carica politica anche al fine di conoscere tutti gli interessi economici di un amministratore pubblico e comprendere se le sue decisioni politiche possano favorire i propri interessi.

In particolare, ANAC fornisce le seguenti indicazioni:

  • il trust va ricompreso nella dichiarazione patrimoniale ai fini dell’art. 14, co. 1, lett. f) D. Lgs. 33/2013 solo nelle ipotesi in cui il disponente mantenga controllo e accesso automatico sulla consistenza del fondo. In tali casi, il disponente dichiara i beni e le partecipazioni e quote detenute in società
  • delle intestazioni fiduciarie deve tenersi conto nella dichiarazione patrimoniale ai fini dell’art. 14, co. 1, lett. f) D. Lgs. 33/2013. I dati e le informazioni oggetto di dichiarazione riguardano nello specifico i beni, la natura del diritto esercitato, e per le quote o partecipazioni societarie, il numero e la denominazione della società.
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