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ANAC: aggiornamento di marzo 2019 delle FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari

27 Marzo 2019
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato una nuova FAQ A34 sugli obblighi informativi verso l’Autorità (articolo 7, comma 8 DEL D.LGS. n. 163/2006) e la rettificata alla FAQ B12 relativa alla normativa sulla tracciabilità per i contratti di sponsorizzazione.

Di seguito si riportano espressamente le nuove FAQ. Tra i contenuti correlati il link a tutte le FAQ.

A34. Nel caso in cui un contraente ha più commesse con la medesima stazione appaltante è necessario effettuare tante comunicazioni del conto corrente dedicato quanti sono i rapporti in essere? Ciò vale anche nel caso in cui il contraente si avvalga del medesimo sub-contraente per più commesse?

Nel caso di più rapporti con la medesima stazione appaltante, l’operatore economico può comunicare una sola volta il conto corrente dedicato, senza necessità di effettuare apposite comunicazioni per ciascuna commessa. Anche nei rapporti tra contraente e sub-contraente è possibile effettuare un’unica comunicazione del conto corrente dedicato, fermo restando che il contraente deve effettuare una comunicazione del conto corrente dedicato del sub-contraente ad ogni amministrazione interessata.

B12. I contratti di sponsorizzazione sono sottoposti alla normativa sulla tracciabilità?

Si premette che nell’ambito dei contratti di sponsorizzazione si distinguono la fattispecie di sponsorizzazione pura (art. 19, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici) e la fattispecie di sponsorizzazione tecnica, (art. 19, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici).

La sponsorizzazione tecnica è sottoposta alla tracciabilità, in quanto l’apporto di denaro privato è correlato alla realizzazione di lavori, servizi o forniture pubblici. Si applica la tracciabilità attenuata, mediante acquisizione dello Smart CIG, per contratti di importo inferiore a € 40.000. Per i contratti di importo uguale o superiore a € 40.000 la tracciabilità sarà assicurata attraverso l’acquisizione di un CIG “ordinario” che permetterà anche di assolvere agli obblighi contributivi e comunicativi verso l’Autorità di cui all’art. 213 del Codice dei Contratti pubblici.

La sponsorizzazione pura, invece, non è soggetta alla tracciabilità, in quanto la stessa si traduce in un finanziamento a favore del pubblico effettuato dal privato non immediatamente legato al settore degli appalti (vedi par. 2.10 della Determinazione 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017). Si applicano le norme relative alla tracciabilità e agli obblighi comunicativi previsti dal Codice per i contratti di lavori, servizi o forniture remunerati con le risorse derivanti dai contratti di sponsorizzazione pura.

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