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Giurisprudenza

Ammortamento alla francese e produzione di interessi anatocistici

19 Dicembre 2019

Tribunale di Massa, 7 febbraio 2019 – G.U. Provenzano

Di cosa si parla in questo articolo

1) In base al regime finanziario di capitalizzazione composta (regime solitamente adottato nella predisposizione dei piani di ammortamento alla francese), l’interesse che matura su una somma capitale evolve secondo una regola di dipendenza esponenziale rispetto alla variabile temporale, e ciò in virtù del fatto che gli interessi, nell’istante stesso in cui maturano, fruttano altri interessi che si cumulano nel capitale, generando a loro volta interessi ulteriori. Una situazione di tal genere è in palese contrasto con la disciplina imperativa posta dall’art. 1283 c.c., a norma del quale “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.

2) Nei piani di rimborso rateale dei finanziamenti, l’impiego del regime finanziario della capitalizzazione composta con pagamento periodico degli interessi calcolati su tutto il debito residuo non ancora estinto, contrasta con il principio di proporzionalità rispetto al tempo (oltre che al capitale), che costituisce il criterio legale tipico di produzione degli interessi ai sensi degli artt. 1821 comma 3 e 1284 c.c., e comporta la conseguente maggiorazione della rata di ammortamento, per effetto della quale il monte interessi cresce esponenzialmente producendo interessi anatocistici.

3) Nel ricomprendere entro la soglia d’usura tutti i costi dell’operazione creditizia a qualunque titolo convenuti o promessi, il Legislatore, lungi dal disconoscere la diversa funzione degli interessi di mora e degli interessi corrispettivi, ha inteso porre un unico ed ineludibile limite tassativo, entro il quale ricomprendere, tutti i costi del credito, inclusi quelli relativi ad ogni eventuale criticità e/o patologia del rapporto. Pertanto, l’unica modalità concreta con la quale gli interessi di mora possono assumere rilievo nell’ambito del vaglio antiusura è calcolare l’effetto, ovvero l’incidenza sul T.E.G. dei flussi finanziari dagli stessi generati, congiuntamente a quello delle altre voci di costo; ciò salvo che il tasso moratorio, così come pattuito in contratto (e, quindi, fin dalla fase genetica del vincolo obbligatorio, indipendentemente da qualsivoglia possibile scenario di evoluzione “patologica” del rapporto) non si configuri di per sé solo usurario.

 

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