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Ammissione a controllo giudiziario e partecipazione a bandi di gara

21 Febbraio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

ANAC, con parere in funzione consultiva n. 2 del 24 gennaio 2024, ha risposto ad un quesito relativo alla possibilità di invitare a bandi di gara un operatore economico a carico del quale risulti disposto, per la durata di un anno, il controllo giudiziario, ai sensi dell’art. 34-bis del d.lgs. 159/2011.

ANAC ricorda preliminarmente che l’art. 94, c. 2, del d.lgs. 36/2023, stabilisce che la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, c. 4, dello stesso decreto legislativo, costituisce motivo ostativo alla partecipazione alle gare e, quindi, all’affidamento di contratti pubblici.

Tale causa di esclusione ha natura automatica, dovendo la stazione appaltante escludere dalla gara l’operatore economico colpito dalla sanzione interdittiva ivi prevista.

Tuttavia, l’art. 94, c. 2, del d.lgs. 36/2023 stabilisce altresì che la citata causa di esclusione non opera nel caso in cui sia intervenuto a carico dell’impresa un provvedimento di ammissione al controllo giudiziario, ai sensi dell’art. 34-bis del Codice Antimafia.

Conseguentemente, con riferimento al quesito posto, per ANAC l’operatore economico interessato dalla predetta misura può partecipare alle gare d’appalto, fermo tuttavia il necessario mantenimento, in capo allo stesso, dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara, per tutta la durata della stessa e fino alla completa esecuzione del contratto d’appalto, senza soluzione di continuità.

ANAC rammenta infine che la sospensione ex lege degli effetti dell’informazione interdittiva alla partecipazione ai bandi di gara, a seguito dell’ammissione al controllo giudiziario ha efficacia solo pro futuro, consentendo la partecipazione all’impresa sottoposta a tale misura ad altre procedure, e quindi non ha carattere retroattivo: l’ammissione (o anche la sola richiesta di ammissione) al controllo giudiziario non ha infatti alcun effetto sui provvedimenti di esclusione dalle procedure di gara già adottati.

Gli effetti del provvedimento di sospensione, infatti, si producono e si esauriscono in modo definitivo nell’ambito della procedura di gara interamente considerata: non vi è, in sostanza, possibilità alcuna di un “ritorno indietro” per via della predetta ammissione.

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