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Giurisprudenza

Il contributo a fondo perduto Covid-19 per le partite IVA non ha natura tributaria

19 Marzo 2024

Serafino Sandro Masoni, Dottorando di ricerca in Diritto tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore

Cassazione Civile, Sez. Un., 13 dicembre 2023, n. 34851 – Pres. Pasquale, Rel. Mercolino

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 34851 del 13 dicembre 2023, le Sezioni Unite civili hanno stabilito che il contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo o reddito agrario, titolari di partita IVA, previsto dall’art. 25 del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, a fronte dell’emergenza Covid-19, non ha natura tributaria.

La norma, conseguentemente, deve essere interpretata restrittivamente.

A giudizio  della Corte, il richiamo operato dal comma 12 della predetta disposizione – che riconosce un contributo a fondo perduto a fonte dell’emergenza Covid-19 – alla disciplina processual-tributaria di cui al d.lgs. n. 546/1992 rileva esclusivamente per le controversie relative alle impugnazioni degli atti di recupero adottati dall’ Agenzia delle entrate, senza essere suscettibile di estensione. 

Tale responso è stato fornito alla Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento la quale, attraverso l’istituto del rinvio pregiudiziale (art. 363-bis c.p.c.), aveva domandato alla suprema Corte se il Giudice tributario avesse la giurisdizione sulle controversie in materia di impugnazione del provvedimento di diniego del predetto contributo. 

Infatti, il giudizio da cui è scaturita l’ordinanza di rimessione ha ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento con cui l’Amministrazione fiscale ha rifiutato il pagamento del contributo a fondo perduto previsto in favore dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”. 

Prima di fornire il responso, la Cassazione ha affrontato due ulteriori questioni di diritto, aventi carattere preliminare, riconoscendo in primis l’applicabilità dell’istituto del rinvio pregiudiziale anche al processo tributario, in secundis  la possibilità di avvalersi di tale strumento anche per richiedere l’interpretazione delle norme sostanziali e processuali da cui dipenda il riparto di giurisdizione.

Le Sezioni Unite hanno colto l’occasione per chiarire che l’istituto del rinvio pregiudiziale ha finalità “nomofilattico-deflattive ed è strumento complementare rispetto al preesistente sistema dettato per la risoluzione delle questioni di giurisdizione rispetto al quale svolge una funzione diversa, ovvero enunciare un principio di diritto suscettibile di applicazione in un numero indefinito di giudizi, nei quali la medesima questione si ponga. 

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