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Amministratori indici di riferimento extra UE e contributo di vigilanza ESMA

11 Febbraio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento delegato (UE) 2026/323 del 29 ottobre 2025, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2022/805 per quanto riguarda le commissioni applicabili alla vigilanza, da parte di ESMA, degli amministratori di indici di riferimento che avallano indici di riferimento di paesi terzi.

I considerando del regolamento illustrano le ragioni che giustificano l’introduzione e l’adeguamento delle commissioni di vigilanza applicabili agli amministratori di indici di riferimento, con particolare riguardo a quelli che avallano indici di paesi terzi, alla luce delle modifiche apportate al Regolamento (UE) 2016/1011 dal Regolamento (UE) 2025/914, che ha trasferito a ESMA le competenze in materia di autorizzazione e registrazione.

In virtù dell’art. 48 terdecies del Regolamento 2016/1011, ESMA è tenuta a imporre commissioni di vigilanza a tutti gli amministratori rientranti nell’ambito dell’art. 40, paragrafo 1, compresi quelli che operano mediante avallo di indici di paesi terzi, rendendo necessario stabilire contributi sia per la fase iniziale di autorizzazione o registrazione sia per la supervisione continuativa.

Il livello delle commissioni non deve incidere sulle decisioni degli amministratori di offrire i propri indici nell’Unione, sicché le tariffe applicabili agli amministratori che avallano indici di paesi terzi devono essere allineate a quelle previste per gli amministratori riconosciuti.

Il Regolamento delegato richiama inoltre l’art. 4, par. 1, del Regolamento delegato (UE) 2022/805, che disciplina le commissioni per gli amministratori di indici critici, evidenziando come, sulla base dell’esperienza maturata da ESMA nelle attività di vigilanza e coordinamento, tali importi risultino ormai insufficienti a coprire i costi operativi, rendendo necessario un aumento delle componenti fisse.

Infine, per evitare effetti dissuasivi indebiti nei confronti degli operatori di paesi terzi, le commissioni devono essere proporzionate al fatturato generato dalle attività svolte nell’Unione, in modo da garantire un equilibrio tra sostenibilità finanziaria della vigilanza ed equità regolatoria.

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