Il Tribunale di Napoli si è pronunciato con sentenza del 28 gennaio 2026 (Pres. Forziati, Rel. Rabuano) in merito alla responsabilità per mala gestio dell’amministratore di diritto e di quello di fatto.
In particolare, nel caso di specie, veniva contestata dal curatore del fallimento della società poi fallita, la dispersione delle disponibilità illiquide e immobilizzazioni materiali, la percezione di compensi non deliberati, la restituzione del finanziamento ai soci, il mancato pagamento dei tributi e la restituzione di un’autovettura in leasing.
Preliminarmente il Tribunale evidenzia come, nonostante all’interno dello statuto societario fosse prevista una clausola di conciliazione secondo cui in materia di rapporti sociali fosse necessario il previo esperimento tentativo di conciliazione e a seguire dovesse adirsi l’Arbitro unico, tale clausola non risulti opponibile al curatore fallimentare che eserciti l’azione di responsabilità contro gli amministratori: tale esclusione è giustificata dal fatto che il curatore agisce nell’interesse della massa dei creditori, soggetti terzi al contratto sociale e alla convenzione arbitrale in esso contenuta.
Per quanto concerne la qualità di amministratori di fatto, il Tribunale precisa come tale figura trovi fondamento dell’art. 2639 C.c. il quale equipara all’amministratore formale il soggetto che esercita in maniera continuativa e significativa i poteri tipici inerenti la qualifica e la funzione gestoria della società.
Tali poteri tipici si sostanziano nell’esercizio sistematico di funzioni direttive e nella manifestazione di un potere decisionale autonomo esercitato con il consenso degli organi formali e che riduce l’amministratore di diritto a mero esecutore materiale.
A seguire il Tribunale si è pronunciato in merito alla dispersione delle disponibilità liquide e immobilizzazioni materiali (tra cui beni mobili registrati). A tal riguardo ha affermato come gli amministratori di una società dichiarata fallita debbano dimostrare l’effettiva destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio sociale, poiché ciò comporta una loro limitazione nella libertà di utilizzo.
Dalla mancata dimostrazione della destinazione data a tali beni può desumersi la prova della loro dolosa distrazione o occultamento.
In merito all’onere della prova, quindi, spetta alla curatela allegare la distrazione o dispersione delle risorse, mentre è in capo all’amministratore la prova del suo adempimento: costituisce infatti una mera prova presuntiva la presenza dell’iscrizione a bilancio di una voce dell’attivo, spettando quindi all’amministratore provare che il bene oggetto della citata voce non sia stato disperso o distratto a fini non sociali.
La quantificazione del danno di tale dispersione è immediatamente quantificabile nel valore dei beni sottratti.
Per quanto riguarda, invece, la percezione di compensi all’amministratore non previamente deliberati, il Tribunale precisa, innanzitutto, come l’azione promossa non sia qualificabile come azione di responsabilità ex art. 146 L.F., bensì come azione di ripetizione dell’indebito.
In tale contesto afferma come l’attribuzione patrimoniale in assenza di delibera preventiva ed esplicita sia da considerarsi nulla e insanabile, dunque priva di effetti giuridici. L’amministratore, infatti, non ha potere di autoliquidazione.
Sull’illegittima restituzione di finanziamenti ai soci, invece, il curatore lamentava come durante la vita della società non siano restituibili le somme depositate a titolo di finanziamento da parte dei soci. Queste sono liquidabili solo a seguito dello scioglimento della società e solo nei limiti dell’attivo del bilancio di liquidazione.
Il Tribunale, in tale occasione, precisa che, ai sensi dell’art. 2467 co. 2 C.c., per la qualificazione del credito del socio come postergato il finanziamento debba essere stato concesso:
- in un momento in cui risulti un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, vi è quindi una sottocapitalizzazione
- oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
L’attore-curatore, evidenzia il Tribunale, avrebbe tuttavia dovuto allegare la dimostrazione della sussistenza dei presupposti oggettivi della norma sopra citati, non essendo sufficiente la mera deduzione generica dello stato di indebitamento della fallita.
In merito al mancato versamento di imposte e contributi, invece, il Tribunale precisa come ciò costituisca condotta illecita e, quindi, non giustificabile con il principio di insindacabilità delle scelte di gestione.
A scriminare tale illecito, infatti, non può essere invocata la causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere di cui all’art. 51 C.p. a causa delle difficoltà economiche societarie, sia per quanto concerne i versamenti previdenziali dei lavoratori che per l’IVA incassata la quale non può essere utilizzata per fronteggiare le esigenze aziendali.
Il mancato pagamento dell’IVA può essere attribuito a forza maggiore solo in presenza di fatti non imputabili all’imprenditore e indipendenti dalla sua volontà, alle quali non abbia potuto porvi rimedio tempestivamente.
Da ultimo, nel caso di specie, la società aveva sottoscritto un contratto di leasing di un’autovettura, la quale a seguito della dichiarazione di fallimento, era stata restituita alla concedente da parte dell’amministratore di fatto della fallita, senza informare il curatore fallimentare e quindi privandolo della possibilità di esercitare il diritto di riscatto.
La curatela ha infatti diritto di valutare se il bene abbia un valore di mercato superiore al credito residuo del concedente, e dunque sussiste il diritto della massa fallimentare ad incamerare l’eventuale surplus.
Il Tribunale in tale contesto riconosce come possa configurarsi responsabilità risarcitoria dell’amministratore in presenza di:
- un danno patrimoniale effettivo
- la violazione dei doveri di diligenza gestoria
- il nesso causale tra la restituzione anticipata e il pregiudizio
- l’assenza di giustificazioni economiche o giuridiche.
Nel caso di specie, però, il curatore aveva omesso di allegare l’esatto ammontare del danno, con conseguente rigetto della domanda.
Il Tribunale ha, quindi, parzialmente accolto le domande attoree condannando gli amministratori – a diverso titolo considerati in parte motiva – al risarcimento del danno per mala gestio, nei seguenti termini:
- in solido l’amministratore di fatto con quello di diritto per l’illecita dispersione dell’attivo sociale
- l’amministratore di fatto per i compensi incamerati in assenza di delibera e per l’omesso versamento dei tributi.


