Con l’ordinanza in oggetto la prima sezione della Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., le seguenti questioni: se lo swap, in particolare quello che preveda un upfront — e non sia disciplinato ratione temporis dalla L. n. 133/2008, di conversione del d.l. n. 112/2008 —, costituisca per l’ente locale un’operazione che generi un indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, a norma dell’art. 30, comma 15, I. n. 289/2002; se la stipula del relativo contratto rientri nella competenza riservata al Consiglio comunale implicando una delibera di spesa che impegni i bilanci per gli esercizi successivi, giusta l’art. 42, comma 2, lett. i), t.u.e.I..
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 17/10